Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Dicembre / 16/12/2019 - Assunzioni e Fondo dal 2020 cambia tutto

16/12/2019 - Assunzioni e Fondo dal 2020 cambia tutto

tratto da self-entilocali.it
Assunzioni e Fondo dal 2020 cambia tutto
Pubblicato il 13 dicembre 2019

E’ stato raggiunto l’accordo sul testo del Decreto attuativo dell’art. 33 d.l. Crescita e pertanto dal 1 gennaio 2020 cambiano le regole in materia di vincoli assunzionali dei Comune e di limite al fondo incentivante.
Nella riunione della Conferenza Stato-Città dell’11 dicembre 2019 è stato infatti definito il contenuto del Decreto attuativo del comma 2 dell’articolo 33 del d.l. 34/2019, così detto Decreto Crescita.
 
Ricordiamo che il citato articolo 33, rubricato “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali e del fondo incentivante per i Comuni, demandando però a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio, che avrebbe dovuto essere adottato entro giugno 2019.
Pertanto, la norma era perfetta ma non produttiva di effetti.
Il Decreto in commento è finalizzato a individuare i valori soglia per ciascun Comune, differenziati per fascia demografica, relativi al rapporto tra spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ente, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato in bilancio di previsione, nonché a individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni  che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
Tali vincoli si applicano ai comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
I Comuni sono stati classificati in 9 fasce demografiche:
  • comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  • comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  • comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  • comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  • comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
  • comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
  • comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti;
  • comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.
I valori soglia di massima spesa del personale, che devono essere rispettati dai Comuni in base alla fascia di classificazione sono i seguenti:
Fasce demografiche
Valore soglia
a)         comuni con meno di 1.000 abitanti
29,5%
b)         comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
28,6%
e)         comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
27,6%
d)        comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
27,2%
e)         comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
26,9%
f)         comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
27,0%
g)         comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
27,6%
h)        comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti
28,8%
i)          comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre
25,3%
Il Decreto definisce anche le seguenti percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio:
Comuni
2020
2021
2022
2023
2024
a)
comuni con meno di 1.000 abitanti
23,0%
29,0%
33,0%
34,0%
35,0%
b)
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
23,0%
29,0%
33,0%
34,0%
35,0%
e)
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
20,0%
25,0%
28,0%
29,0%
30,0%
d)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
19,0%
24,0%
26,0%
27,0%
28,0%
e)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
17,0%
21,0%
24,0%
25,0%
26,0%
t)
comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
9,0%
16,0%
19,0%
21,0%
22,0%
g)
comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
7,0%
12,0%
14,0%
15,0%
16,0%
h)
comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.
3,0%
6,0%
8,0%
9,0%
10,0%
i)
comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre
1,5%
3,0%
4,0%
4,5%
5,0%
Per il periodo 2020-2024, i comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella sopra indicata, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Infine il Decreto chiarisce che la maggior spesa derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell’incremento annuale per il personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater, della legge 296/2006.
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman