13/12/2019 - Collegio revisori del Comune, presidente scelto dal consiglio
tratto da Il Sole 24 Ore - 12 Dicembre 2019
Collegio revisori del Comune, presidente scelto dal consiglio
di Patrizia Ruffini - Il Sole 24 Ore - 12 Dicembre 2019
Duro colpo al sistema di estrazione a sorte dei revisori dei conti degli enti locali. Con una norma inserita a sorpresa in sede di conversione del decreto fiscale (Dl 124/2019), la Camera ha deciso il ritorno della nomina politica per i presidenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti locali e la restrizione del sorteggio da base regionale a provinciale. La riforma del sistema, con la cancellazione della scelta da parte del consiglio e la sua sostituzione con l' estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, era stata avviata dal comma 25 dell' articolo 16 del Dl 138/2011.
L' elenco, disciplinato dal regolamento del ministero dell' Interno approvato con decreto 23/2012, è formato su richiesta dei soggetti iscritti all' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dagli iscritti nel Registro dei revisori legali. L' articolazione su base regionale tiene conto della residenza anagrafica di ciascun richiedente. L' articolo 57-ter inserito in conversione del decreto fiscale prevede una deroga all' estrazione a sorte per la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell' organo di revisione.
Le funzioni di presidente del collegio oggi sono svolte dal componente estratto a sorte che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, dal revisore che ha esperienza in enti di maggior dimensione demografica. La Camera ha invece deciso che nelle province, nelle città metropolitane, nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali e nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti sia di nuovo il Consiglio a scegliere il presidente dell' organo di revisione.
Il comma 25-bis aggiunto all' articolo 16 del Dl 138/2011 prevede infatti che nei casi di composizione collegiale dell' organo di revisione, i consigli eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell' organo con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia tredell' elenco o in quella di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche dello stesso. L' elenco è attualmente suddiviso in tre fasce, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali. Con la seconda modifica approvata cambia l' articolazione dell' elenco, che dovrà essere su base provinciale e non più regionale.