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12/12/2019 - L’omessa comunicazione delle variazioni del PRG non esonera dalle sanzioni

tratto da self-entilocali.it
L’omessa comunicazione delle variazioni del PRG non esonera dalle sanzioni
Pubblicato il 11 dicembre 2019

In caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico, e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche sanzioni e interessi. L’omessa comunicazione non fa venir meno le penalità. La circolare del Ministero dell’economia e delle finanze che ha escluso il pagamento di sanzioni e interessi per induzione in errore, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, ha il valore di un semplice parere, che non impegna l’amministrazione comunale, l’interessato, il giudice e neppure l’autorità che l’ha emanata, perché priva di efficacia normativa. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 26169 del 16 ottobre 2019.
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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