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11/12/2019 - Attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi: Fondazione costituita da soggetti pubblici

tratto da entilocali-online.it
Attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi: Fondazione costituita da soggetti pubblici
10 Dic, 2019
Nella Delibera n. 405 del 24 ottobre 2019 della Corte dei conti Lombardia, una Provincia ha chiesto un parere sull’applicazione dell’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012. In particolare, viene chiesto se il divieto di cui al citato art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012 – come modificato dall’art. 6 del Dl. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 – di attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi (ad esempio, per la figura di Direttore amministrativo) a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza sia applicabile nel caso di una Fondazione costituita da soci pubblici (Regione, Provincia, Comune, Comunità montane, Cciaa) e da soci sostenitori (persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità). L’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, nella sua attuale formulazione – frutto, tra l’altro, delle modifiche apportate dal Dl. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 – vieta alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in Organi di governo delle Amministrazioni o degli Enti e Società controllati. Tuttavia, il divieto non è assoluto, stante la possibilità di consentire l’attribuzione, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l’obbligo di inserire un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo, ferma restando comunque la gratuità. Come ricorda la Sezione, le limitazioni poste dalla suddetta norma operano, in primo luogo, con riferimento agli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, alle Autorità indipendenti e alle P.A. inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall’Istat nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi inoltre, il divieto di attribuzione nei termini previsti dalla norma opera anche rispetto agli incarichi da ricoprire in “Enti e Società da esse controllati”. Ciò posto, la Sezione ritiene che, nel caso di Fondazione costituita da soggetti pubblici, laddove non sia già configurabile un divieto di attribuzione degli incarichi dirigenziali o direttivi di cui all’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012 a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza, scaturente dall’inclusione dell’Ente nell’Elenco Istat ex art. 1, comma 2, n. 196/2009, esso potrà configurarsi nell’ipotesi in cui il medesimo Ente sia qualificabile come soggetto “controllato” dalle Amministrazioni pubbliche individuate dallo stesso art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012.
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