10/12/2019 - Nuovo sì dalla Corte dei conti per gli incentivi antievasioni Imu-Tari
tratto da lapostadelsindaco.it
Nuovo sì dalla Corte dei conti per gli incentivi antievasioni Imu-Tari
La Rivista del Sindaco 10/12/2019 Osservatorio della settimana
Sugli incentivi economici atti a favorire i dipendenti comunali circa le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari) e riguardo la possibilità che siano corrisposti solo se l’ente approva il bilancio di previsione entro la data stabilita del 31 dicembre dell’annualità precedente, l’orientamento dei magistrati contabili si consolida.
La posizione iniziale della Corte dei conti dell’Emilia Romagna, esposta con la delibera 52/2019, viene rafforzata dal parere dei magistrati della Corte dei conti della Lombardia, attraverso il parere 412/2019. Nel parere viene infatti ribadito che il termine di approvazione del bilancio è da prendere in considerazione in quanto condizione applicabile in virtù dell’articolo 1, comma 1091, legge 145/2018, ed è “da intendersi il 31/12 dell’anno di riferimento di cui all’art. 163, comma 1, del Dlgs n 267/2000 e non anche il termine differito di cui all’art 163, comma 3, del Dlgs n 267/2000”.
Stando a quanto riportato nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1091), per i comuni è prevista la possibilità di destinare una quota delle risorse ottenute con il recupero dell’evasione dell’Imu (ovvero l’imposta municipale propria) e della Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali destinati alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (anche dirigente), in deroga al limite che l’articolo 23, comma 2, del DL 75, del 25 maggio 2017 ha stabilito. L’ente deve anche approvare il bilancio di previsione e il rendiconto “entro i limiti stabiliti dal Tuel” per poter applicare la norma.
Stabilito quanto sopra, il concetto di “entro i limiti stabiliti dal Tuel” è una definizione portata all’attenzione da un ente locale lombardo, che mostrava come portasse a contrapposte interpretazioni. Se da una parte abbiamo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna che ha deliberato (n 52/2019) spiegando che il termine stabilito per l’approvazione in bilancio è il 31/12 dell’anno di riferimento e non anche il termine differito. Abbiamo anche la nota d’approfondimento dell’Ifel (Fondazione Anci) sul comma 1091 della legge di bilancio 2019, che esplicita come la condizione imposta dalla legge è soddisfatta anche se l’ente approva il bilancio entro i termini prorogati dal decreto ministeriale.
Tra le due, come si diceva in apertura, la Corte dei conti Lombardia ha appoggiato l’interpretazione dei colleghi emiliani, ritenendola più corretta. La delibera lombarda spiega che in caso di interpretazione diversa, come quella dell’Ifel, si arriverebbe a privare di significato l’espressa apposizione di un termine da parte del legislatore, perché in quel modo la disposizione normativa potrebbe essere applicata a quasi tutti gli enti che hanno raggiunto l’approvazione del bilancio di previsione, ad esclusione di quelli che, privi dell’approvazione anche nel termine prorogato, finirebbero in procedura di commissariamento, con la conseguenza di un probabile scioglimento del consiglio comunale come stabilito dal Tuel, articolo 141. La dichiarazione dell’Ifel entra anche in contraddizione con l’intento del legislatore, che si è curato di specificare come delle norme precedenti alla legge di bilancio 2019 non siano più applicabili dal 2019 per i comuni più virtuosi (ovvero rispettosi dei termini stabiliti per l’approvazione del bilancio di previsione).
Articolo di Loris Pecchia