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06/12/2019 - Passaporto mortuario

tratto da publika.it
Passaporto mortuario
Domanda
Nei giorni scorsi è deceduta, per cause naturali, presso la propria abitazione, una cittadina di nazionalità rumena residente nel nostro comune.
Il figlio vuole chiedere l’estradizione di salma in Romania, per la sepoltura presso il cimitero della città rumena di provenienza della famiglia in questione.
Non avendo mai affrontato una questione simile, chiediamo quale sia il modo corretto di procedere in questo caso.
 
Risposta
La materia è regolata dalla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, alla quale la Romania, così come l’Italia, ha aderito.
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla convenzione. Le salme devono essere accompagnate dal passaporto mortuario, il cui modello è allegato alla convenzione medesima.
L’interessato pertanto, al fine di ottenere tale autorizzazione, vi dovrà presentare un’istanza di rilascio del passaporto mortuario sottoscritta dal familiare o dall’incaricato dell’impresa funebre, contenente le informazioni necessarie, ovvero le generalità, il luogo e la data di morte della defunta, le modalità, la data e l’ora del trasporto, l’itinerario del trasporto fino al valico di frontiera, il luogo del seppellimento con l’indicazione del comune e dello stato estero di destinazione, oltre ai seguenti documenti:
  • autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso (nel caso specifico è il vostro comune, pertanto potete acquisirlo d’ufficio);
  • estratto dell’atto di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso;
  • certificato dell’azienda sanitaria attestante che sono state osservate le disposizioni relative al confezionamento della cassa, previste dagli art. 30 e 32 del DPR 285/90 e, in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l’azienda sanitaria deve dichiarare l’osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937;
  • dovrà essere apposta una marca da bollo sull’istanza ed una sulla autorizzazione.
Aderendo la Romania alla Convenzione di Berlino, non sarà necessario acquisire il nulla osta del Consolato rumeno in Italia per il rimpatrio della salma (sarebbe al contrario necessario tale nulla osta nel caso che il paese di destinazione non aderisse alla Convenzione in questione).
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