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05/12/2019 - Responsabilità amministrativa: condanna di un Impiegato comunale per appropriazione degli oneri per concessioni edilizie e incendio doloso dell’archivio

tratto da entilocali-online.it
Responsabilità amministrativa: condanna di un Impiegato comunale per appropriazione degli oneri per concessioni edilizie e incendio doloso dell’archivio
04 Dic, 2019 by Redazione
 
Corte dei conti – Sezione terza Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 9 del 28 gennaio 2019
Oggetto:
Condanna Impiegato comunale per appropriazione degli oneri per concessioni edilizie e per l’incendio doloso dell’archivio: conferma Sentenza territoriale per la Calabria n. 275/2016.
Fatto:
Nel dicembre 2010 il Sindaco di questo piccolo Comune (2.600 abitanti) presenta una denuncia ai Carabinieri riferendo di alcune irregolarità avvenute all’interno dell’Ufficio “Tecnico”, in particolare nella riscossione degli oneri e diritti connessi al rilascio di concessioni edilizie. Alcuni giorni dopo vengono incendiati alcuni locali del Comune, tra i quali l’Ufficio “Tecnico”. I Carabinieri, subito intervenuti, denunciano per il reato di incendio doloso 2 persone, tra cui il dipendente dell’Ufficio “Tecnico”.
La successiva verifica contabile–amministrativa ha svelato anomalie, soprattutto nel meccanismo del versamento al Comune: infatti è risultato che il dipendente “richiedeva ed otteneva dai privati somme di denaro in esito a procedimenti edilizi in corso di istruttoria, incamerava il denaro così ottenuto sui propri conti correnti bancari anziché riversarlo nella Tesoreria comunale, occultando al contempo la propria condotta di reato con false ricevute di Tesoreria dallo stesso confezionate allo scopo di far dimostrare l’incasso”.
La Procura contabile, nel 2015, contesta all’interessato un danno di oltre Euro 568.000, di cui Euro 251.000 per danno diretto (appropriazione somme), Euro 251.000 per danno all’immagine, Euro 47.000 per danno diretto (incendio doloso), Euro 9.000 per danno da disservizio ed Euro 9.900 per danno derivante dalle spese legali che il Comune ha dovuto sostenere nel corso dei vari provvedimenti giudiziari.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 276/2016), dopo aver respinto“le questioni di giurisdizione e di carenza di legittimazione ad agire del Procuratore regionale”, entrano nel merito della fattispecie ed affermano che “non si può dubitare del negativo impatto che sull’opinione pubblica e sull’immagine dell’Amministrazione hanno suscitato le vicende che hanno coinvolto il soggetto. A questo riguardo valga la considerazione del clamor fori provocato dagli organi di informazione e, segnatamente, dai numerosi articoli di stampa versati in atti dalla Procura regionale”.Da tali articoli – affermano i Giudici – emerge la risonanza data alle condanne di peculato del convenuto, alla sua conseguente privazione della libertà personale per disposizioni dell’Autorità giudiziaria, nonché all’incendio doloso dallo stesso appiccato ai locali comunali nel tentativo di cancellare le prove dei reati commessi. Il disdoro e il nocumento recato al prestigio del Comune da un suo funzionario impongono, quindi, un risarcimento in misura pari a quella quantificata dal Procuratore regionale nel libello introduttivo”. Per quanto riguarda il “danno da disservizio”, i Giudici affermano che disservizio è da intendere, “sia in termini di inadempimento contrattuale, quindi di lesione del rapporto sinallagmatico che lega il dipendente alla Pubblica Amministrazione, sia in termini di alterazione dell’organizzazione burocratica al cui buon andamento il dipendente stesso deve concorrere con il suo apporto lavorativo, obiettivo che di certo non può dirsi validamente conseguito in presenza di comportamenti di competenza contrari agli obblighi di servizio e alla legge penale”. La Sentenza è di condanna per l’importo richiesto. L’interessato presenta ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza:
L’appellante ha riproposto, preliminarmente, l’eccezione di difetto di giurisdizione, “deducendo di non aver agito, in ordine alle condotte contestate, in qualità di dipendente comunale e di non aver mai ricoperto il ruolo o le funzioni di addetto all’Ufficio ‘Tecnico’ del Comune di […] in qualità di responsabile dei procedimenti di rilascio di titoli edilizi.
Come rilevato dal Giudice di primo grado, la Suprema Corte di Cassazione ha sempre individuato il discrimen della giurisdizione avendo a riferimento la causa petendi ed il petitum e non la mera prospettazione soggettiva della parte, in quanto ciò che deve avere rilevanza è, appunto, la situazione giuridica obiettiva tesa al ripristino dell’interesse leso (bene della vita – petitum sostanziale) denunciata con la domanda attrice in conseguenza di un fatto dannoso causato da comportamenti che si assumono essere stati contrari ad obblighi di servizio e connotati dal dolo o dalla colpa grave (causa petendi).
E’ dunque con riferimento a tale petitum causa petendi sostanziali che va condotto l’apprezzamento sulla sussistenza della giurisdizione. In tale ottica – sostengono i Giudici – “si osserva che, sebbene il soggetto non rivestisse la specifica qualifica di funzionario dell’ufficio tecnico comunale era sempre dipendente del Comune, e ciò che è stato, realmente domandato, dalla Procura attrice riguarda il danno conseguente all’incasso e mancato riversamento nelle casse comunali di somme riscosse a titolo di oneri concessori. Trattasi, nella sostanza, dell’accertamento degli oggettivi danni da lui causati in conseguenza della condotta posta in essere nello svolgimento del rapporto di servizio. Ne consegue il rigetto della tesi formulata da parte appellante sulla questione relativa alla giurisdizione”.
I Giudici affermano che “risulta di tutta evidenza in primo luogo, la genericità dell’assunzione difensiva relativa, all’erronea individuazione e determinazione dell’importo complessivo del danno in conseguenza del recupero, degli oneri accessori dalla quale non è possibile dedurre alcun concreto elemento idoneo ad escludere il danno”.
Reputa invece il Collegio che siano pienamente da condividere, “le considerazioni che hanno condotto i primi Giudici ad accogliere la domanda della Procura regionale e alla condanna dell’odierno appellante, poiché la mera e piana lettura della documentazione in atti vale ad illustrare, più che adeguatamente, la correttezza argomentativa della Sentenza appellata”.
Per quel che riguarda la quantificazione concreta del danno da disservizio, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ha ritenuto che la stessa è affidata, ai sensi dell’art. 1226 del Codice civile, al prudente apprezzamento del Giudice, il quale comunque può riferirsi a parametri e criteri di determinazione sufficientemente sicuri, quali gli strumenti e le risorse, anche umane, impiegate dall’Ufficio per vanificare le conseguenze dannose del doloso comportamento dell’Agente.
Il danno da disservizio, secondo i Giudici, “consiste infatti nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività di una Pubblica Amministrazione, con una minore produttività della stessa, o con i maggiori costi dovuti in conseguenza dell’operato del soggetto.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la Procura abbia dedotto e provato i maggiori costi individuandoli nelle spese relative alla remunerazione del lavoro straordinario alla ricostruzione ed al riordino dei fascicoli, quantificandolo nell’importo indicato nella apposita Determina.
Non sussistono pertanto le lamentate “gravi deficienze probatorie”, in quanto risultano provate le conseguenze patrimoniali negative immediate e dirette (disservizio) che conseguono all’inadempimento del munus pubblicum.
Commento:
In un Comune di piccole dimensioni (2.600 abitanti), dove tutti si conoscono, appare almeno strano che per le pratiche edilizie il rapporto avvenisse con l’impiegato dell’Ufficio “Tecnico”, tanto disponibile, a provvedere direttamente in Ufficio (ma anche a casa) a riscuotere i diritti, assicurando che avrebbe provveduto al versamento alla Banca Tesoriere (e consegnando poi ricevute artefatte).
L’interessato si è sempre difeso indicando 2 “superiori” che dovevano sovrintendere alla parte amministrativa del Comune.
Si deve riconoscere che tutti i controlli interni (sia da parte del Servizio “Finanziario” che dall’Organo di revisione) non hanno funzionato, tenendo conto anche dell’ammontare del danno (Euro 251.000).
di Antonio Tirelli
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