05/12/2019 - Gare d'appalto e certificai camerali
tratto da risponde.leggiditalia.it
Gare d'appalto e certificai camerali
Questa stazione appaltante (ente strumentale della Regione) si trova spesso di fronte a certificati camerali che non contengono un riferimento perfettamente attinente ai requisiti di gara (sia nella descrizione che nei codici Ateco). Come procedere?
a cura di Simone Chiarelli
L’art. 83 comma 1 del Codice degli appalti dispone "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali". Siamo pertanto in presenza, secondo la formulazione del Codice, di un requisito di idoneità professionale e come tale esso rappresenta uno strumento di selezione e filtraggio dei concorrenti tale da consentire l’accesso alla procedura ai soli in possesso di requisiti adeguati e coerenti con gli atti di gara.
In questo contesto la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come tale requisito vada interpretato "in senso strumentale e funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato" per cui "eventuali imprecisioni della descrizione dell'attività risultanti dal certificato camerale non possono determinare l'esclusione della concorrente che ha dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando".
Quindi, sebbene la stazione appaltante possa prevedere un oggetto sociale specifico e puntuale, e quindi escludere le imprese che non dovessero in alcun modo avere idonei riferimenti nella propria visura camerale (nè in termini descrittivi nè in riferimento ai codici Ateco), tuttavia occorre sempre tener conto del principio di favor partecipationis e dell’esigenza di valutare i requisiti sostanziali comunque attestabili dall’operatore economico.