05/12/2019 - Enti locali e associazioni sportive: lesione del principio di concorrenza – Antitrust AS 1623 (su una legge della Provincia autonoma di Trento)
tratto da personaedanno.it
Enti locali e associazioni sportive: lesione del principio di concorrenza – Antitrust AS 1623 (su una legge della Provincia autonoma di Trento)
L’art. 30, della legge provinciale di Trento 21 aprile 2016, n. 4, recante “Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino” disciplina la gestione ordinaria degli impianti prevedendo che “Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l’uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse […]”.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento AS 1623, pubblicato sul bollettino n. 46 del 18 novembre 2019, ha censurato il criterio del radicamento territoriale di cui all’art. 30 sopra citato ritenendolo lesivo del principio concorrenziale.
Nel dettaglio, l’Antitrust ritiene che il favor riconosciuto nei confronti delle associazioni sportive locali costituisca un illegittimo impedimento al libero dispiegarsi del gioco concorrenziale atteso che si tratta di “un criterio preferenziale discriminatorio, in quanto favorisce gli operatori localizzati in una certa area geografica a scapito di altri senza che ciò possa ritenersi giustificabile in relazione al servizio richiesto”.
La censura de qua risulta di difficile comprensione almeno per un paio di motivi che brevemente di seguito si intende illustrare. In primis, giova ricordare che l’art. 1 della legge provinciale in parola intende:
-) promuovere la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunità di genere e dei settori economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio trentino;
-) riconoscere l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalità di questa legge, individuando principalmente nell'associazionismo e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e lo sviluppo dell'attività motoria.
Pertanto, l’art. 30 della legge testé citata deve collocarsi nell’ambito di una normativa provinciale che – anticipando le linee direttrici indicate nella l. n. 106/2016 e talune disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (d. lgs. n. 117/17) (si pensi, per tutte, all’art. 56 riguardante le convenzioni e l’art. 71 in tema di concessione in comodato gratuito di proprietà immobiliari degli enti locali) – ha in modo netto previsto una specifica (e voluta) modalità di partenariato con le associazioni sportive di natura dilettantistica, riconosciute quali organizzazioni idonee a perseguire quelle finalità. A questo fine, infatti, il radicamento territoriale è identificato quale “elemento discriminante” a rafforzamento dell’impegno di quelle associazioni a favore dei territori in cui esse operano, spesso onerando le medesime ad aprire le proprie attività a tutta la popolazione e non soltanto ai propri associati/tesserati.
Al riguardo, preme ricordare altresì che in tal senso dispone l’art. 90, comma 25, l. 289/2002 (legge finanziaria 2003) laddove stabilisce che gli enti locali che non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, possono affidarla legittimamente in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari (confronto concorrenziale, come indicato nell’art. 30, l.p. n. 4/2016).
Si ritiene che le modalità previste nelle due leggi citate, alla stregua di quanto contenuto nella Riforma del terzo settore – come confermato anche in alcune sentenze di giudici amministrativi regionali – non possano essere, almeno nei limiti in cui se ne discute, riconducibili a logiche di mercato. L’attività svolta, ma ancora di più le finalità perseguite attraverso le convenzioni richiedono l’utilizzo di strumenti giuridici adeguati al raggiungimento di quello scopo che, per poter essere efficacemente realizzato, possono prevedere anche taluni requisiti “selettivi”.