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04/12/2019 - Verbale ai genitori, rebus per chi ha meno di 14 anni 

tratto da Il Sole 24 Ore - 03 Dicembre 2019
Verbale ai genitori, rebus per chi ha meno di 14 anni 
di Domenico Carola - Il Sole 24 Ore - 03 Dicembre 2019
È legittimo inviare verbale ai tutori di un minore di anni 14 quando commette una violazione al Codice della strada?
Se si analizza l' articolo 2, comma 2 della legge 689/1981 sembrerebbe possibile, ma sempre lo stesso articolo recita che non si può sanzionare non solo chi ha meno di 18 anni ma anche chi non aveva, in base ai criteri del Codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Il riferimento ai criteri del Codice penale tocca gli articoli dall' 85 al 98 inseriti nel Libro Primo, Titolo IV, Capo I (Della imputabilità), in cui si parla di non imputabilità assoluta solo per il minore di 14 anni.
L' organo di polizia non deve porre il minore in condizione di pagare, in quanto è giusto che la persona la quale ne ha la responsabilità sappia del procedimento. Al minore va quindi redatto e consegnato un preavviso, invitandolo a consegnarlo a chi ne fa le veci entro 48 ore.
Nel preavviso consegnato non va indicata la sanzione. Se la persona che ha la responsabilità del minore non si presenta, il verbale andrà allo stesso notificato, con le spese di notifica, in quanto l' articolo 201 prevede la notifica e non la contestazione immediata se manca uno dei responsabili in solido previsti dall' articolo 196 del Codice penale o il trasgressore. Resta fermo che, nell' immediatezza, va cercato di reperire anche telefonicamente il responsabile genitoriale. È quindi obbligatorio contestare una violazione posta in essere da un minorenne (da 17 anni in giù), dal momento che il trasgressore è chi esercita la sorveglianza, il quale risponde in proprio come autore dell' infrazione.
Non bisogna, peraltro, confondere l' imputabilità penale - da cui è del tutto escluso solo chi ha meno di 14 anni - con quella per violazioni amministrative. Il requisito dell' età ai fini dell' imputabilità è preso in considerazione dal comma 1 dell' articolo 2, che amplia rispetto al Codice penale la non imputabilità del minore. Bisogna tuttavia ricordare che la legge 689/81 nasce come analoga nelle procedure al Codice penale; l' articolo 1 della legge recita, ad esempio, che «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»: una disposizione presa pari pari dall' articolo 1 del Codice penale, cambiando solo il termine «reato» con «sanzioni amministrative». Si potrebbe allora ritenere che anche nel caso di responsabilità amministrativa valga l' esclusione per i minori di 14 anni. Ovviamente il ragionamento è deduttivo e purtroppo non supportato da circolari, ma solo da qualche sentenza al riguardo.
( Cassazione civile, sezione VI - 2, ordinanza 26171/2013).
Sempre nell' articolo 2 si sottolinea, infine, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base al criterio indicati nel Codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Il comma si riferisce a due condizioni, separate da una «o» e non da un «e». Ciò significa che il precetto si ritiene soddisfatto se una delle due condizioni viene adempiuta e vale per tutti i minori di 18 anni.
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