29/04/2019 - Comuni, assunzioni flessibili
Corte conti Veneto: cessazioni nella polizia locale utilizzabili per reclutamenti in settori diversi
Comuni, assunzioni flessibili
Corsia preferenziale per i vigili. Ma spazio anche ad altri
di Matteo Barbero - da Italia Oggi del 27.04.2019
I comuni che non intendono avvalersi dello specifico regime assunzionale previsto dal decreto sicurezza per la polizia locale potranno conteggiare le cessazioni dei vigili intervenute nel 2018 per programmare nuovi reclutamenti in altri settori.
Il chiarimento arriva dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, che nel parere n. 73/2019 (relatore Giampiero Pizziconi) analizza la portata dell'art. 35-bis del dl 113/2018.
La norma dispone che «al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio».
In pratica, in tal modo si consente ai comuni in regola con il pareggio di bilancio di reclutare, nel solo anno 2019, nuovi vigili in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016. Quest'ultima, in effetti, ha posto alle nuove assunzioni un tetto pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, poi incrementato per gli enti virtuosi al 75% (per i comuni che rispettano il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio per classe demografica) o al 100% (per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che registrano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio).
Invero, tale disciplina era espressamente applicabile solo fino al 2018, mentre dal 2019 si applica l'art. 3, comma 5, del dl 90/2014, che fissa per tutti i comuni la soglia al 100%. Da qui la richiesta del comune istante, che mirava a verificare se l'art. 35-bis sia da ritenere applicabile anche agli atti di programmazione già approvati prima della sua entrata in vigore. Ciò, in particolare, per valutare l'efficacia temporale dell'ulteriore limitazione da esso prevista, ovvero dell'inciso secondo cui le cessazioni nell'anno 2018 del personale di polizia locale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.
I magistrati contabili affermano che tale periodo della norma si applica solo ove il comune scelga di avvalersi del regime derogatorio temporaneo come confermato dalla circostanza che la disposizione in generale preveda come gli enti «possono» e non debbano «nell'anno 2019, in deroga assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale».
Pertanto, l'art. 35-bis opera in relazione alla capacità assunzionale prevista dall'art. 3 comma 5, del dl 90, secondo cui , per il 2019, è ammessa la facoltà di assumere nel limite del 100% della spesa delle cessazioni dell'anno 2018.