26/04/2019 - Ingiunzioni di pagamento, i Comuni preparano il condono
Ingiunzioni di pagamento, i Comuni preparano il condono
di Luigi Lovecchio - Il Sole 24 Ore - 25 Aprile 2019
Comuni, città metropolitane, regioni e province hanno 60 giorni per approvare la definizione delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017, aventi a oggetto le entrate proprie. In tale eventualità, il vantaggio sarà rappresentato dalla eliminazione delle sanzioni, mentre gli interessi saranno dovuti. Il periodo di dilazione del pagamento inoltre può arrivare al massimo a settembre 2021, in luogo dei cinque anni previsti per i debiti erariali. Non saranno ammessi ritardi, neppure minimi, nel pagamento delle singole rate.
Il decreto crescita, approvato martedì dal Consiglio dei ministrigoverno, ripropone la rottamazione delle ingiunzioni, che era stata inizialmente introdotta con l' articolo 6-ter del decreto legge 193/2016. Ciò allo scopo di riequilibrare le posizioni dei cittadini per i quali gli enti territoriali hanno scelto la strada della riscossione coattiva in proprio o tramite concessionari privati con quella dei contribuenti gestiti dall' agenzia delle Entrate - Riscossione.
Questi ultimi possono infatti fruire della rottamazione ter che, all' articolo 3 del Dl 119/2018, aveva tuttavia dimenticato gli enti che non si avvalgono dell' agente della riscossione. A differenza dei debitori dell' Ader, tuttavia, in questo caso la definizione non è sancita per legge, ma dipende da una scelta del tutto autonoma dell' ente impositore, che ha per l' appunto 60 giorni di tempo, a decorrere dall' entrata in vigore del decreto. Nel caso dei comuni, che costituiscono la platea più numerosa dei soggetti interessati, occorrerà un regolamento approvato con delibera consiliare. Entro 30 giorni dall' approvazione, gli enti devono darne notizia sulo sito istituzionale.
Sotto il profilo oggettivo sono interessate le ingiunzioni notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Le entrate sono sia quelle tributarie sia quelle non tributarie. Occorre tuttavia segnalare che la norma richiama le esclusioni valevoli ai fini della rottamazione ter, indicate nell' articolo 3, comma 16 del Dl 119/2018. Queste sono: a) somme a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi; b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) sanzioni propriamente penali; d) sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie. Quest' ultima è in realtà l' esclusione di maggiore rilevanza in ambito locale.
Con riguardo alle entrate comunali, non possono essere rottamate per esempio le sanzioni per violazioni ai regolamenti, comminate in base all' articolo 7-bis del Tuel (ad esempio, sanzioni in materia di Tia puntuale e di imposta di soggiorno). Con riferimento invece al Cosap, l' entrata non tributaria che molti comuni hanno istituito in luogo della Tosap, il Mef ha chiarito nel corso di Telefisco 2018 che le sanzioni possono essere rottamate, in quanto sanzioni strettamente collegate all' entrata medesima. Si segnala che gli interessi sono sempre dovuti, diversamente dalla rottamazione statale che invece azzera gli interessi di mora.
Quanto alle multe stradali, in analogia con quanto statuito a livello statale, la definizione determina l' azzeramento degli interessi di mora, con salvezza dunque della sorte capitale. Alla normativa locale è demandato il compito di disciplinare gli aspetti applicativi della sanatoria, quali ad esempio: a) il termine per la presentazione della domanda; b) il numero delle rate, fermo restando che la scadenza finale non può superare settembre 2021; c) il termine entro il quale l' ente o il concessionario deve comunicare al debitore gli importi dovuti. Diversamente dalla norma statale, non è tollerato alcun ritardo nel pagamento delle rate. Sarà pertanto sufficiente un solo giorno per perdere tutti i benefici di legge. D' altro canto, non è disposto che in caso di decadenza non possa essere concessa una ulteriore dilazione del debito residuo.