24/04/2019 - Nuove norme per l'edilizia e la rigenerazione urbana nel decreto Sblocca cantieri
Nuove norme per l'edilizia e la rigenerazione urbana nel decreto Sblocca cantieri
di Michele Deodati - Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
Via libera al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, meglio noto come decreto Sblocca cantieri, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".
Il decreto Sblocca cantieri ha modificato il Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016) e il Testo Unico edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), introducendo disposizioni urgenti con lo scopo di favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti in materia di contratti pubblici.
Il decreto era già stato approvato "salvo intese" nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 50 del 20 marzo 2019, ma a causa dei tempi lunghi che il Governo ha impiegato per limare il testo, il Quirinale ha richiesto un ulteriore passaggio attraverso un nuovo Consiglio dei Ministri. Di qui l'approvazione lampo nella seduta n. 55 e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia
Oggetto di modifica da parte del decreto Sblocca cantieri sono diverse disposizioni del Testo unico edilizia, in particolare l'art. 2-bis(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati), l'art. 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), l'art. 67 (Collaudo statico), l'art. 93(Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche), mentre si aggiunge un nuovo art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le novità introdotte dall'art. 3 del decreto Sblocca cantieri.
Denuncia dei lavori strutturali e relazione a strutture ultimate
Con l'art. 3 del decreto Sblocca cantieri si interviene sull'obbligo di denuncia dei lavori strutturali. Il nuovo comma 1 dell'art. 65 TU edilizia non fa più riferimento alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ma alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, che sappiamo essere state aggiornate ad opera del D.M. 17 gennaio 2018. Prima del loro inizio, tali opere devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, nei confronti del quale è venuto meno l'obbligo di trasmettere la documentazione al competete ufficio tecnico regionale.
In linea con la digitalizzazione del procedimento edilizio, sono stati eliminati gli adempimenti connessi ad una gestione cartacea dell'iter: sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata, non è più necessaria la presentazione in triplice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l'attestazione dell'avvenuto deposito. Con riguardo alla relazione a strutture ultimate, rimane tuttavia qualche incrostazione cartacea nella previsione che richiede il rilascio dell'attestazione da parte dello sportello unico su una copia della relazione, quando invece sarebbe stato sufficiente stabilire l'obbligo di trasmettere l'attestazione. A ben guardare, anche il termine "deposito" soffre ancora di una visione ancorata alle procedure materiali. Rispetto alla relazione a strutture ultimate, permane l'obbligo di trasmissione all'Ufficio tecnico regionale.
Al nuovo comma 8-bis dello stesso art. 65, inserito dal D.L. n. 32 del 2019, si è stabilito che non occorre la predisposizione e deposito della relazione a struttura ultimata per gli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2), attinenti alle riparazioni e agli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e lettera c), n. 1), che invece riguarda gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Collaudo statico
In materia di collaudo statico, è stato integralmente sostituito il comma 8-bis dell'art. 67 del TU edilizia. Il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, di cui al citato art. 94-bis, comma 1, lett. b) n. 2) e lett. c), n. 1).
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
L'art. 93 del TU edilizia è stato modificato dal decreto Sblocca cantieri con riferimento al contenuto del progetto. Il contenuto minimo è determinato dal competente ufficio tecnico della regione, e in ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. I progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Per tutti gli interventi in zone sismiche il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione sostituisce la denuncia dei lavori di cui all'art. 65.
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Altra novità riguarda l'aggiunta al TU edilizia del nuovo art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) con il quale vengono considerati:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Inoltre, è prevista la definizione di Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi sopra indicati, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico ai sensi dell'art. 93 del TU edilizia. Nelle more dell'emanazione delle Linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle Linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
Si aggiunge altresì che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art. 94. In deroga a quanto previsto all'art. 94, comma 1, le disposizioni sull'obbligo di preventiva autorizzazione sismica per i lavori rilevanti appena citati, non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).
Norme in materia di rigenerazione urbana
Passando all'analisi delle novità contenute nell'art. 5 del decreto Sblocca cantieri, si introduce una modifica alla disciplina dei limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati, contenuta al comma 1 dell'art. 2-bis, D.P.R. n. 380 del 2001. La finora prevista facoltà delle Regioni e delle Province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, è stata trasformata in obbligo. Stessa sorte per le disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
Con i nuovi commi 1-bis ed 1-ter, inseriti sempre all'interno dell'art. 2-bis, si dispone che le nuove disposizioni sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.
Scopo della modifica normativa è indurre una drastica riduzione del consumo di suolo, favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente incentivandone la razionalizzazione, promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare. Occorre tenere conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ed assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.
Artt. 3 e 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (G.U. 18 aprile 2019, n. 92)