24/04/2019 - La lite espone all'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto
La lite espone all'esclusione
di Rosanna Acierno - Il Sole 24 Ore - 23 Aprile 2019
Anche se non definitivamente accertate, tutte le violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi conosciute dalla stazione appaltante possono comportare l' esclusione dalla partecipazione a gare d' appalto, a meno che l' operatore economico, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, non provveda a pagare (anche a rate) le somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi (si veda il pezzo in basso).
È quanto stabilisce il nuovo comma 4 dell' articolo 80 del Dlgs 50/2016, a seguito delle modifiche del Dl 32/2019. In attesa di auspicabili e tempestivi chiarimenti, la lettura della nuova disposizione normativa induce a ritenere che, rispetto al passato, d' ora in poi saranno molto più numerosi gli operatori economici che, nonostante abbiano avviato un contenzioso contro gli atti impositivi ricevuti, decideranno di definire le pretese erariali e contributive, pur di azzerare il rischio di esclusione dalle gare di appalto.
Prima delle modifiche, infatti, la vecchia norma stabiliva che la stazione appaltante potesse escludere dalla procedura l' operatore economico a fronte della dimostrazione (mediante qualunque mezzo) di gravi infrazioni (debitamente accertate) in materia di salute e sicurezza sul lavoro commesse dal medesimo operatore o del suo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo.
Ora invece, a seguito delle modifiche, la nuova disposizione prevede che un operatore possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. In sostanza, la conoscenza da parte della stazione appaltante della notifica in capo all' operatore economico di un atto impositivo, comunque tempestivamente impugnato e per il quale magari il giudice tributario (o ordinario, nel caso di contributi previdenziali) si sia espresso sulla sua illegittimità, potrebbe compromettere la partecipazione a gare per il solo fatto che la sentenza non sia ancora passata in giudicato e dunque possa essere ribaltata da un altro collegio. Come detto, la nuova disposizione potrebbe aprire nuovi e diversi scenari in merito alle decisioni che l' operatore deve assumere in merito all' eventuale definizione dell' atto per mettersi al riparo da eventuali rischi di esclusione, considerati anche i tempi (non proprio brevi) del processo.
Basti, infatti, pensare che nel processo tributario, nella maggior parte dei casi, la sentenza delle Commissioni tributarie viene depositata molti mesi dopo l' udienza. Inoltre, la sentenza della Ctp (così come pure quella della Ctr), se non notificata, può essere appellata entro sei mesi dalla data di pubblicazione (termine che, generalmente, viene sfruttato a pieno dall' agenzia delle Entrate). Rimane, invece, confermato che un operatore economico è comunque escluso dalla partecipazione a una procedura d' appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in sentenze o in atti impositivi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.