23/04/2019 - Il “De Profundis” della Trasparenza: chi ha ucciso l’Accesso Civico Generalizzato?
Il “De Profundis” della Trasparenza: chi ha ucciso l’Accesso Civico Generalizzato?
Pubblicato da andreaferrarini su 18 aprile 2019
Sarà una Pasqua senza resurrezione per l’accesso civico generalizzato.
Non avremmo mai pensato di dirlo. Proprio noi, che abbiamo seguito con grande interesse la nascita “del diritto che non c’era” (il diritto a conoscere le informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione, per esercitare forme diffuse di controllo). Proprio noi, che gli abbiamo dedicato un libro, un manuale per aiutare gli uffici a gestire correttamente le istanze dei cittadini.
Proprio noi, oggi vi diciamo che l’Accesso Civico Generalizzato (il FOIA de’ noantri) è morto.
Risale a ieri (18/04/2019) l’ennesima sentenza del TAR, questa volta il TAR Toscana, che esclude l’accesso generalizzato ai documenti, ai dati e alle informazioni relativi alla fase di esecuzione di lavori pubblici. L’orientamento, afferma il TAR, si poggia su una serie di “orientamenti non univoci”, che brevemente vi riassumiamo.
In un precedente post avevamo segnalato come almeno tre sentenze stabilissero lo stesso principio:
- TAR Parma, Sentenza 18 luglio 2018, n. 197. Il TAR ha stabilito che la speciale disciplina contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli Appalti) per l’accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica deve essere considerata come un caso di esclusione assoluta della disciplina dell’accesso civico
- T.A.R. Marche, Sez. I, n. 677 del 2018, in cui si nega la possibilità di utilizzare la forma di accesso predetta a causa delle disposizioni normative che considerano l’accesso agli atti negli appalti (ai sensi dell’articolo 53 del codice dei contratti), semplificando, come sistema chiuso considerata “come un caso di esclusione della disciplina dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
- TAR Roma, 14.01.2019 n. 425, dove si stabilisce che l’accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla legge n. 241 del 1990. In tale ambito non trova perciò applicazione l’istituto dell’accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nel richiamato articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013″.
Mentre, al contrario, i TAR che hanno dichiarato ammissibile il ricorso all’ACG in materia di appalti sono:
- TAR Campania (che avevamo, peraltro, inserito nel nostro Manuale come “caso studio”). Nel 2017, la Sesta Sezione del TAR della Campania ha riconosciuto il diritto di una azienda a ricorrere all’ACG per “visionare ed estrarre copia degli atti della Direzione dei lavori e/o del RUP, di estremi e data non conosciuta, da cui possa evincersi se l’appaltatore ha posto in opera i tubi offerti”
- T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 218 del 2018, per cui :”L’accesso va garantito anche in relazione al documento comprovante la consegna e l’inizio del servizio, con la precisazione che, onde soddisfare il concreto interesse della ricorrente, l’Amministrazione deve porre a disposizione il documento che la locatrice consegna al locatario per attestare l’avvenuta consegna dei bagni, la loro ubicazione, il loro numero e tipo, nonché la data, ovvero, in subordine, il documento di trasporto.
- Tar Lombardia, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 45, secondo cui: “L’accesso civico potrà essere in materia di appalti temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ciò avviene per i partecipanti alla gara, e dunque fino a che questa non sarà terminata, ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, come quella dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013″.
Il problema è noto: il dlgs. 33 stabilisce che l’accesso civico generalizzato è escluso (esclusione assoluta) nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
La disciplina vigente per la contrattualistica pubblica, cioè il codice degli appalti, viene fatta rientrare proprio nelle esclusioni assolute. I TAR stabiliscono, infatti, che la speciale disciplina contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’accesso agli atti afferenti alle procedure ad evidenza pubblica deve essere considerata come un caso di esclusione assoluta della disciplina dell’accesso civico. Questa esclusione ricomprende tutta la materia della contrattualistica, dagli atti di pianificazione all’espletamento delle procedure di affidamento, all’esecuzione.
Ora, noi sappiamo bene che la fase di esecuzione è la più critica. Spesso le amministrazioni non riescono ad esercitare un controllo efficace proprio in questa delicatissima fase. E in un paese in cui cadono i ponti, è legittimo pensare che esista un interesse diffuso a controllare. Senza dimenticare poi che la fase di esecuzione è anche una fase a rischio di corruzione e di riciclaggio.
Ed è paradossale avere introdotto un diritto attraverso modalità tali da escludere la trasparenza, laddove ci sarebbe un disperato bisogno di trasparenza.
Non sono i TAR ad avere ucciso L’ACG. avevamo previsto che l’ACG avrebbe generato contenzioso.
Lo ha ucciso l’indifferenza. L’indifferenza della politica, soprattutto. Perché la trasparenza non può essere lasciata in mano ai tribunali, agli uffici della pubblica amministrazione e ai cittadini senza un indirizzo, un progetto, una visione d’insieme che dia un senso agli strumenti attraverso cui si esercita. Sperando che i cittadini e gli uffici si arrangino e i tribunali aiutino tutti quanti a vederci chiaro.
La trasparenza non è un sogno che si avvera. La Trasparenza è un meccanismo, i cui ingranaggi (canali di accesso, obblighi di pubblicazione, modalità di riutilizzo delle informazioni) richiedono un delicato sistema di pesi e contrappesi, per non bloccarsi a contatto con il diritto alla privacy e con gli interessi pubblici e privati. O funziona o non funziona. E se è costruita male, la Trasparenza di solito non funziona.
L’Accesso Civico Generalizzato è stato costruito indubbiamente male. Non è mai stato chiarito il rapporto che intercorre tra accesso documentale ex legge 241/1990 e il decreto 33/2013. L’accesso civico generalizzato (ACG) è un ibrido: un accesso totale ma condizionato, un accesso documentale senza obbligo di motivazione. E’ un paradosso che si sovrappone sistematicamente alla L. 241/1990.
Si è fatto davvero poco, per tenerlo in vita. Una Linea Guida ANAC. Una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualche statistica, il Centro Nazionale di Competenza FOIA del DFP che ci dice che “qualcosa non ha funzionato!” (ma dai?) e che da solo difficilmente riuscirà a “guarire” l’Accesso Civico Generalizzato con formule e discussioni “omeopatiche”. Pensate che nel resoconto finale della giornata dedicata al dialogo con le organizzazioni della società civile, la questione della esclusione assoluta della contrattualistica pubblica non è stata nemmeno menzionata. Per dire, ci si preoccupa se le amministrazioni non rispondono in modo univoco, ma a chi importa se tutta la contrattualistica pubblica è una questione che riguarda solo le parti in causa di una procedura di evidenza pubblica?
La Trasparenza non sembra più essere al centro dell’agenda politica italiana. Se mai lo è stata.
I paladini della Trasparenza sono tutti invitati alle esequie del caro FOIA estinto.
R.I.P … Requiescat in pace… in una bara rigorosamente di vetro…