11/04/2019 - Servizi sociali e offerta ore gratuite: si può fare? (art. 95, c. 14-bis)
Servizi sociali e offerta ore gratuite: si può fare? (art. 95, c. 14-bis)
Scritto da Elvis Cavalleri 10 Aprile 2019
Nell’ambito di un appalto relativo a servizi servizi sociali, è da ritenersi legittima in relazione all’offerta tecnica la valutazione e l’attribuzione di punteggio per ore gratuite messe a disposizione dell’ente per le sue esigenze?
Secondo il ricorrente la risposta è negativa, in quanto la previsione del criterio di valutazione n. 3 “Criteri: ore aggiuntive”, a cui è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, contrasterebbe con il principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, oltre che con la ratio sottesa all’introduzione dell’art. 95, comma 14 bis, Codice Appalti.
Secondo Tar Lazio, roma, sez. II, 10 aprile 2019, n. 4703 la risposta è invece affermativa.
“Come emerge dal dato letterale – l’uso del termine “opere”-, il divieto de quo si riferisce unicamente alle procedure di gara per l’affidamento di lavori, e non già anche a quelle, come nella specie, per l’aggiudicazione di servizi.
Depone in tal senso lo stesso art. 3 del d.lgs n. 50/2016, recante le definizioni dei termini impiegati nell’intero decreto; detta disposizione, al comma 1, lett. pp), specifica che per “opera” s’intende “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica”.
Noi l’avevamo detto sin da subito, cfr. questo articolo.
Il Collegio prosegue sostenendo che, “sempre relativamente al criterio 3) (ore aggiuntive di servizio) qui in esame, sub B2) si deduce la violazione del principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, in quanto nel bando era previsto: “l’offerta di ore aggiuntive proposta dal concorrente dovrà essere sostenibile rispetto al ribasso offerto a livello economico e potrà essere verificato dalla stazione appaltante in sede di verifica di congruità”.
In questo caso non si ravvisa la dedotta commistione tra le due offerte, per cui non sussiste il rischio che l’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica sia influenzata dalla convenienza economica dell’offerta stessa”.
Semplicemente, una volta assegnato il punteggio per l’offerta tecnica anche relativamente all’aspetto in questione, per il quale è stato previsto un massimo di 5 punti, la Commissione è poi tenuta a verificarne la sostenibilità economica, atteso che, come la stessa ricorrente ha più volte rimarcato, in particolare, nei motivi aggiunti, prestazioni aggiuntive in termini di ore evidentemente comportano un costo, che deve essere considerato da tale organo”.