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11/04/2019 - Liquidazione degli incentivi alla progettazione

tratto da self-entilocali.it

Piemonte, del. n. 28 – Liquidazione degli incentivi alla progettazione

Pubblicato il 10 aprile 2019


Un sindaco ha chiesto un parere concernente l’individuazione della disciplina intertemporale applicabile nell’ipotesi di attività incentivanti realizzate nella vigenza dell’articolo 93 del d.lgs. 163/2006.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 28/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 aprile, hanno ricordato che l’istituto degli incentivi c.d. “alla progettazione”, prima regolati dall’art. 92 del d.lgs. 163/2006, è stata profondamente innovata dagli articoli 13 e 13-bis del d.l. 90/2014.

La nuova disciplina introdotta dal d.l. 90/2014, in particolare, ha escluso:

  • la categoria dirigenziale dall’erogazione dei compensi incentivanti per il principio di onnicomprensività del trattamento economico percepito (comma 6- bis, aggiunto all’art. 92), con eccezione reiterata in modo espresso nell’ultimo inciso del terzo comma dell’art. 113 del nuovo Codice;
  • le attività di pianificazione urbanistica, nonché quelle di progettazione riguardante attività di manutenzione straordinaria e ordinaria, dal novero delle attività tecniche incentivabili.

Infine, con il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) il Legislatore ha scelto di non prevedere più la remunerazione dell’attività di progettazione interna bensì di incentivare specifiche attività – di natura eminentemente tecnica – svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle di programmazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, nonché di esecuzione del contratto.

Il d.lgs. 50/2016, all’articolo 216 prevede un criterio intertemporale che consente di definire i perimetri cronologici tra gli incentivi ex art.  93, comma 7, dell’abrogato d.lgs. 163/2006 e l’art. 113 del d.lgs. 50/2016.

In particolare tale disposizione prevede che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

Per effetto di tale previsione, il nuovo art. 113 del d.lgs. 50/2016 (“Incentivi per funzioni tecniche”) trova applicazione a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice (ex art. 220, dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G. U.).

Ai fini della applicabilità delle disposizioni disciplinanti, invece, i pregressi ed abrogati incentivi alla progettazione, e quindi in relazione ai rapporti intertemporali fra l’art. 92 del d.lgs. 163/2006 e l’art. 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del d.lgs. 163/2006, come modificato nel 2014, si deve far riferimento alla data di effettivo espletamento delle funzioni progettuali.

Infatti, in considerazione del fatto che gli emolumenti in parola sono connessi ad un’attività che normalmente (anzi il più delle volte) non si esaurisce uno acto ma si articola in un procedimento complesso e durevole nel tempo e mancando un criterio normativo ad hoc come quello di cui all’art. 216 del d.lgs. 50/2016, non può che farsi riferimento al generale principio di irretroattività della legge in combinato disposto con il principio tempus regit actum, secondo cui ogni atto viene disciplinato dalla legge in vigore nel momento in cui lo stesso viene posto in essere.

Ne consegue che se l’attività del dipendente è stata realizzata prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge 114/2014 (di conversione con modifiche del d.l. 90/2014), continua ad applicarsi la disciplina pregressa (art. 92 del d.lgs. 163/2006), se, invece, l’attività è stata realizzata dopo l’entrata in vigore della novella del 2014 non potrà che trovare applicazione l’art. 93, comma 7 bis e ss. del medesimo decreto.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 28 – 19

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