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11/04/2019 - Capacità assunzionali degli Enti Locali e limite di spesa potenziale massimo. il superamento della dotazione organica. (parte I)

tratto da marcoaurelio.comune.roma.it

Capacità assunzionali degli Enti Locali e limite di spesa potenziale massimo. il superamento della dotazione organica. (parte I)

(Deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 548/2018/PAR).

Il Sindaco del Comune di Roana   inviava alla Sezione Veneto una richiesta di parere inerente alla possibilità di utilizzo di graduatorie concorsuali rappresentando che l’ente nell’anno 2008, aveva approvato una graduatoria per un concorso pubblico per categoria B3 relativamente ad un posto di collaboratore professionale amministrativo Area affari generali assunto poi nel 2009. Atteso che nel 2016 si è reso vacante un posto di Istruttore Amministrativo di Categoria C sempre presso   l'Area Affari generali, l’Amministrazione richiamando, tra l’altro, la deliberazione  della stessa Sezuione Veneto n. 189/2018/PAR, nella parte in cui si evidenziava la nuova valenza della programmazione del fabbisogno avviata con il Piano Triennale, chiedeva “se alla luce delle nuove linee guida pubblicate in G.U. il 27.07.2018 oggetto del decreto 08.05.2018, nelle quali viene stabilito che la dotazione organica non rappresenta più una mera elencazione di personale suddiviso per categorie di inquadramento e profili professionali ma si traduce in una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, si possa scorrere la predetta graduatoria per l'assunzione di una categoria B3, previo esito negativo delle procedure per il ricorso alla mobilità, comportando per l'ente evidenti risparmi di spesa quali:

  • Riduzione della spesa di personale visto il livello di inquadramento più basso;
  • Razionalizzazione della spesa nell'evitare di indire una nuova procedura concorsuale essendo in possesso di una graduatoria propria.”

Il Collegio verificando in primis i requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva e rilevando la sussistenza di entrambi i presupposti, si pronunciava nel merito preliminarmente precisando che le amministrazioni locali prima di procedere ad effettuare delle assunzioni devono osservare le norme contenenti la previsione di vincoli di spesa e di vincoli assunzionali vigenti (sia di carattere generale sia di carattere speciale), che impongono adempimenti prodromici al reclutamento del personale.
La Sezione rammentando come detti vincoli direttamente collegati alla spesa del personale rappresentino, invero, la concretizzazione del principio di contenimento della spesa pubblica, ricorda,  poi, che sia gli enti minori e quelli al di sopra dei mille abitanti sono destinatari di vincoli alla spesa di personale come stabiliti rispettivamente dai commi 562 e 557 quater dell’articolo 1 della legge 296/2006 alla violazione dei quali consegue il divieto di assunzione nell’anno successivo (commi 562 e 557 ter) e che in relazione a detti vincoli il legislatore da almeno un decennio è intervenuto, più volte, in maniera non sempre coerente in termini di sistematicità delle fonti.
Accanto alle disposizioni contenute nel Testo Unico Enti locali, per gli enti sottoposti al patto di stabilità (art. 91), in primo luogo va richiamata la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ove si prevede una disciplina limitativa delle assunzioni per gli enti territoriali, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno che si prospettava all’atto della sua emanazione. In particolare assume valenza l'art. 1 comma 557 ove statuisce che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (….) con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; lettera tuttavia successivamente abrogata dal DL 113/2016; 
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

Il collegio veneto si lancia poi in una interessante ricostruzione di tutti i vincoli di spesa e assunzionali degli enti territoriali ricordando come il legislatore nel corso dell’ultimo decennio, ha introdotto e continuamente modificato, una serie di vincoli assunzionali espressi in termini percentuali sulle cessazioni e finalizzati a regolare il turn over del personale a tempo indeterminato e flessibile,
Tra i detti vincoli possono essere definiti generali si annoverano:

  • l’adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza Unificata), ed eventuale rimodulazione della dotazione espressa in termini di potenziale limite finanziario massimo ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 (a seguito della riscrittura dell’articolo da parte dell’art. 4 del d.lgs. 75/2017);
  • la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, del predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (attuale art. 6 ter, comma 5 del d.lgs 165/2001);
  • la dichiarazione annuale da parte dell’ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall’articolo 16 della legge 183/2011);
  • l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
  • l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance (art.. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
  • l’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come aggiunto dall’art. 27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014);
  • la verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (art 34, comma 6 d.lgs. 165/2001);
  • l’utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 95/2012 e dell’art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13 D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di “...eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione).

Ai suddetti vincoli assunzionali, si deve aggiungere l’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” che al secondo periodo dispone “In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.
Accanto ai vincoli di carattere generale, il legislatore ha previsto ulteriori vincoli, ai quali possono essere soggette le amministrazioni dei vari comparti in relazione alla specifica disciplina all’uopo prevista. Per ciò che riguarda le amministrazioni territoriali (non soggette ad autonomia differenziata) tali vincoli assunzionali specifici sono identificati come segue:

  • rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n.196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;
  • trasmissione delle informazioni richieste da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012 (art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016);
  • obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (enti ex soggetti al patto) ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 commi 557  e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest’ultimo,  dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014);
  • conseguimento di almeno il 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali nell’esercizio: nell'anno successivo a quello di inadempienza è prevista la sanzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato); (art. 1, comma 466 e 475, Legge n. 232/2016);
  • invio sulla piattaforma «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 maggio - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto (nel caso di rispetto del termine 30 maggio la sanzione è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi, cioè fino al 31 marzo dell’anno successivo); (art. 1, comma 470, Legge n. 232/2016);
  • assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 TUEL).

 

Dott. Giampiero Pizziconi, Consigliere della Corte dei conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e Sezione regionale di controllo per il Veneto

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