10/04/2019 - La carica al vertice di una partecipata solo a titolo gratuito per chi è in pensione
La carica al vertice di una partecipata solo a titolo gratuito per chi è in pensione
10/04/2019 Finanza Locale
Un comune della provincia milanese ha richiesto un parere collaborativo alla Corte dei Conti Lombardia riguardo l'ampio fondo degli interventi legislativi volti alla riduzione della spesa delle pubbliche relazioni. La risposta è giunta con la delibera 28/2019, ripetendo che non è possibile conferire incarichi retribuiti a soggetti già dipendenti pubblici o privati in quiescenza, come specificato nell'articolo 5, comma 9, DL 95/2012.
La richiesta per il parere volto a conoscenza è stata inoltrata dal sindaco del Comune di Bollate, riferendosi all'applicabilità della disciplina che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a lavoratori pubblici e privati in quiescenza, come definito dall'articolo 9, comma 5, DL 95/2012. La richiesta riguardava la specifica volontà di "conoscere se, le restrizioni legislative in tema di divieto di attribuzione di incarichi di Governo retribuiti a soggetti collocati in quiescenza si applicano anche:
a) al Presidente/componente CdA di una Srl - in house - controllata al 100% dal Comune, designato dal Comune stesso, nominato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 23 dello Statuto societario, dall' assemblea dei soci nel 2016 - 2 nomina ratificata poi dal CdA - e andato in quiescenza successivamente nel 2017 nel corso del suo mandato, che scadrà nel 2019.
b) in caso di applicazione del divieto sopraccitato, l'Amministrazione deve richiedere al Presidente/componente CdA, che ha continuato a percepire la relativa indennità dopo lo stato di messa in quiescenza, il rimborso di quanto ricevuto?"
Con la delibera il giudice del controllo ha confermato il divieto sancito dalla norma di riferimento, in cui si collega il detto veto al carattere limitato delle risorse pubbliche, come stabilito anche dal giudice di legittimità costituzionale con la sentenza 124/2014. Il veto giustifica quindi la necessità di una predeterminazione complessiva relativa alle risorse di cui può corrispondere l'amministrazione a titolo di pensioni e retribuzioni. Il Collegio ha invece chiarito come l'ente pubblico territoriale abbia la possibilità (in quanto comune) di assegnare cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione ma solo in caso si tratti di un incarico svolto a titolo gratuito, privo quindi di retribuzione.
Articolo di Gianluca Galli