10/04/2019 - Anche in questo giudizio, ANAC erra!
Anche in questo giudizio, ANAC erra!
Scritto da Elvis Cavalleri 9 Aprile 2019
La società ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Autorità nazionale anticorruzione la ha ritenuta responsabile della produzione di documentazione contabile falsa, riferita alla richiesta di versamento di € 5.000,00, rivolta al RTI a titolo di sanzione prevista dal disciplinare di gara per il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, e le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 2.000,00 e la sanzione interdittiva dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per due mesi e ha disposto, infine, l’iscrizione della notizia nel casellario informatico.
“In particolare, la ricorrente rappresenta la sua estraneità alla creazione del documento falso prodotto alla stazione appaltante, atteso che il bonifico è stato posto in essere da soggetto diverso da essa ricorrente e che comunque il pagamento era imputabile all’intero raggruppamento temporaneo di cui essa faceva parte.
Secondo Tar Lazio, Roma, sez. I, 09 aprile 2019 il ricorso deve essere accolto.
“Deve in proposito considerarsi come dalla stessa lettura del provvedimento impugnato emerge come, a seguito della richiesta inviata al raggruppamento temporaneo di imprese della quale la ricorrente faceva parte del versamento di € 5.000,00 a titolo di sanzione per il procedimento istruttorio, è stata prodotta una ricevuta contabile di pagamento mediante bonifico eseguito presso “Che Banca” con ordinante ALFA Group, della quale la banca ha comunicato la falsità.
Da tale evento, riferito dalla stazione appaltante, l’Autorità, in assenza di ulteriori accertamenti e senza confutare quanto affermato dalla ricorrente in sede endoprocedimentale in ordine alla sua estraneità al falso e alla circostanza che la richiesta era stata indirizzata al raggruppamento, ha dedotto che “la rilevata falsità di tale documento non può che essere imputata alla stessa ALFA Group s.a.s.”
L’Anac, pur non avendo contestato le affermazioni di parte secondo cui il conto corrente dal quale è stato effettuato il bonifico non era riconducibile alla ricorrente e secondo cui il soggetto che lo ha effettuato era estraneo alla compagine sociale, ha desunto dalla mera produzione del documento la paternità dello stesso in capo alla ALFA Group s.a.s, senza neppure indicarla come materiale consegnataria dello stesso.
La natura sanzionatoria e palesemente afflittiva del provvedimento adottato, per contro, rendeva necessario un maggior approfondimento in ordine alla riconducibilità del falso al suo apparente autore, da esternare a mezzo di una motivazione oggettivamente argomentata e non apodittica“.