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04/04/2019 - Accesso ai dati relativi alla salute da valutare sempre in funzione del contrapposto interesse del soggetto istante

segnaliamo un articolo da La Gazzetta degli Enti Locali 4/4/2019

Accesso ai dati relativi alla salute da valutare sempre in funzione del contrapposto interesse del soggetto istante

S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 4/4/2019)

QUI Garante per la Privacy parere n. 27 del 7 febbraio 2019.

La richiesta di accesso riguardante i dati relativi alla salute deve essere sempre oggetto di un’attenta valutazione comparativa con i contrapposti interessi del soggetto che ha presentato l’istanza ostensiva.
Lo ha stabilito il Garante per la Privacy con il parere n. 27 del 7 febbraio 2019.
Nel caso esaminato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle Istituzioni scolastiche della Lombardia ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di accesso agli atti di un dirigente scolastico.
Nello specifico, dagli atti risultava che era stata presentata al dirigente scolastico di un Istituto comprensivo statale una richiesta di accesso formale agli atti e di estrazione di copia dei documenti ai sensi degli artt. 22 e 25 legge 241/1990 nonché del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto copia relativa ad un determinato periodo di malattia chiesto da un’insegnate, con indicazione del luogo comunicato dalla stessa ai fini dell’effettuazione delle visite fiscali.
A sostegno della propria richiesta l’istante aveva sostenuto che il diritto di accesso viene accordato ai soggetti che possano utilizzare tali atti al fine di tutelare una propria posizione giuridicamente rilevante.
L’Amministrazione aveva provveduto a comunicare la richiesta di accesso agli atti alla controinteressata, la quale aveva manifestato formale diniego poiché riteneva che non ricorressero i presupposi previsti dalla legge n 241/1990, adducendo, tra l’altro, che, in caso contrario, sarebbe stato violato il principio di riservatezza riferito ai dati sanitari, così come detta riservatezza sarebbe stata violata anche indicando il luogo ove l’insegnate aveva trascorso i periodi di malattia.

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