03/04/2019 - Versamento al comune somma di spettanza dello Stato: comunicazione e riversamento
Versamento al comune somma di spettanza dello Stato: comunicazione e riversamento
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il Dipartimento delle finanze del MEF con nota del 28 marzo 2019 ha fornito alcuni chiarimenti nel caso in cui il contribuente versa al comune una somma spettante allo Stato.
Le norme di riferimento. Il comma 727, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214". Successivamente il comma 4, art. 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto che "le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni".
Infine con il decreto 24 febbraio 2016 (G.U. 14 aprile 2016, n. 87) il MEF ha dettato le regole riguardanti le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.
Versamento somma al comune di spettanza dello Stato. Nella nota il Dipartimento delle finanze spiega le operazioni che il comune dovrà effettuare nel caso in cui il contribuente abbia versato all'ente locale una somma spettante allo Stato e tale versamento non comporti comunque somme da restituire, poiché il contribuente ha corrisposto l'esatto importo dovuto.
Le operazioni del comune. Nel caso del versamento erroneo innanzi visto il comune deve effettuare le seguenti operazioni:
- comunicare, mediante l'applicazione "Certificazione rimborsi al cittadino", disponibile sul Portale federalismo fiscale, l'importo totale e la quota versata dal contribuente all'ente stesso ma di pertinenza dell'erario. A tal fine occorre inserire i relativi dati nella sezione dell'applicazione informatica indicata nella guida operativa alla sezione 2.5 "Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727, art. 1, L. n. 147 del 2013";
- procedere al riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti. A tal fine il comune riversa tali somme sul capitolo di capo 10, n. 3465, art. 4, denominato "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni", indicando nella causale del versamento "Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1 del 2016". Il versamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale. L'indicazione dei codici IBAN da utilizzare, relativi alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, è reperibile al seguente link istituzionale: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf.