03/04/2019 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 marzo 2019
Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 marzo 2019
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Sulle facoltà transattive della p.a. il giudice contabile si è pronunciato con alcune deliberazioni, ove si evidenzia che per pervenire a una transazione non è necessaria solo la natura disponibile del diritto, ma anche l'esistenza di una controversia giuridica.
Corte dei conti-Puglia, delibera 13 marzo 2019, n. 29
- La costituzione di un'azienda speciale consortile è soggetta alle prescrizioni vincolistiche di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 78 del 2010, in tema di riduzione dei costi dagli apparati amministrativi, attesa la riconducibilità alle risorse pubblicistiche quantomeno del conferimento del capitale di dotazione iniziale. Ferma la natura di "ente strumentale dell'ente locale" dell'azienda speciale consortile, occorre distinguere fra aziende speciali consortili aventi personalità giuridica di diritto privato - ente economico - ricadenti nell'ambito di applicabilità dell'art. 6, comma 2, e aziende speciali consortili aventi natura giuridica di diritto pubblico - ente pubblico non economico - rientranti nelle esclusioni espressamente previste dall'ultima parte della medesima norma ("consorzi e altre forme associative" fra regioni, province e comuni), in quanto dotate di personale assoggettato alle regole valevoli per tutti i dipendenti pubblici, prima fra tutte quelle dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diversa applicabilità dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.L. n. 78 del 2010, sempre in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Il concetto di "contributo", ai fini dell'applicabilità della disposizione dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 78 del 2010 alle aziende speciali, e alle aziende speciali consortili, va inteso non solo come mera erogazione finanziaria ma come attribuzione da parte dell'ente pubblico di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso qualunque beneficio in risorse pubbliche in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell'ente destinatario o di diminuire quelle passive.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 19 marzo 2019, n. 22
- L'art. 1, comma 866, L. n. 205 del 2017, che consente agli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano d'ammortamento, non possiede natura retroattiva. Ciò non solo in quanto nella norma in esame non si rinviene alcun elemento sul quale fondare una deroga al principio d'irretroattività, ma in quanto la stessa ha natura eccezionale, introducendo una rilevante deroga alla regola generale sull'equilibrio di bilancio corrente degli enti locali. In particolare, il comma 866, in difformità rispetto alla regola generale secondo cui i proventi delle alienazioni patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa d'investimento (art. 199, D.Lgs. n. 267 del 2000), consente l'utilizzo delle risorse derivanti da alienazioni patrimoniali anche in presenza di spese d'investimento per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nell'anno o negli esercizi futuri.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 19 marzo 2019, n. 23
- Il risultato di amministrazione, accertato o presunto, nel nuovo sistema contabile del D.Lgs. n. 118 del 2011 deve esprimere in modo unitario, chiaro e veritiero lo stato degli equilibri dell'ente. Invero, il risultato di amministrazione "presunto" - che costituisce il riferimento del bilancio di previsione - non può non tenere conto dei fatti di gestione al 31.12, noti all'ente, anche se tali fatti di gestione non sono stati ancora formalmente "accertati" con la rendicontazione dell'anno corrispondente (art. 188, comma 1-bis, TUEL). Di conseguenza, il risultato di amministrazione presunto deve già inglobare lo squilibrio da eventuali debiti fuori bilancio, valorizzando, in chiave sussidiaria e analogica, lo strumento del Fondo rischi; e ciò per evitare una falsa rappresentazione del risultato d'amministrazione e tutelare i principi di prudenza e di veridicità. In questo modo, il riconoscimento e la copertura dei debiti fuori bilancio diventano parte integrante e parallela della manovra di bilancio successiva, la quale dovrà trovare le risorse per coprire l'eventuale maggiore disavanzo emerso, nonché prendere atto dell'eventuale minore risultato di amministrazione disponibile.
Corte dei conti-Campania, delibera 20 marzo 2019, n. 62
- Il quadro normativo di gestione ordinaria, delineato dal D.L. n. 83 del 2012, prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere (USRC) che, ai sensi dell'art. 67-ter del citato decreto e del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, svolge un ruolo ben definito nell'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati. L'art. 2 del D.P.C.M. attribuisce all'USRC il potere di regolamentare con propri decreti il riconoscimento dei contributi. Il decreto USRC 6 febbraio 2014, n. 1, reca le disposizioni inerenti il contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del cratere ed all'art. 8, comma 6, prevede il riconoscimento del compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all'O.P.C.M. n. 4013 del 2012, titolo III, art. 6, comma 4. Sul valore ammissibile a contributo si calcola il compenso dell'amministratore di cui all'art. 6, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 4013 del 2012secondo scaglioni progressivi (2% fino a € 1.000.000; 1% da € 1.000.001 ad € 5.000.000; etc.). Rispetto al contributo concedibile per lavori (art. 7), anche le spese tecniche e le spese d'indagine geologica sono voci aggiuntive di cui all'art. 8 (così come il contributo per l'amministratore). Il compenso dell'amministratore nella quota massima del 2% deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge. Il termine compenso, infatti, deve intendersi omnicomprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, integrando gli stessi delle somme di denaro versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali a cui i lavoratori hanno diritto. Si tratta, infatti, dei "premi" che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali. Tale importo trova copertura nel contributo concesso con le risorse pubbliche vincolate, trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post sisma. Il compenso lordo, nelle sue diverse componenti, deve - quindi - trovare riscontro fra le voci aggiuntive, come previsto dalla norma, da sommare al "contributo concedibile per lavori" (artt. 7 e 8 decreto USRC n. 1 del 2014). Si escludono, pertanto, riflessi di diversa natura sul bilancio e sugli equilibri finanziari ed economici del Comune
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 28 marzo 2019, n. 43
- La competenza riconosciuta all'Organo straordinario va esercitata nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio contabile nella gestione dei vincoli e nella necessaria collaborazione tra detto Organo e l'Ente locale; ciò anche in considerazione del principio di "buon andamento", assunto dalla giurisprudenza costituzionale, quale "armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il miglior impiego delle risorse".
Corte dei conti-Lazio, delibera 28 marzo 2019, n. 8
FISCO E TRIBUTI
- E' stato chiesto alla Sezione se, dopo l'adozione del provvedimento in materia di determinazione delle aliquote e della fascia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e la contestuale approvazione del bilancio entro il termine ordinario, il comune possa adottare entro il termine prorogato per l'approvazione del bilancio un nuovo provvedimento in materia di addizionale all'IRPEF, allo scopo di aumentare la fascia d'esenzione, e se possa procedervi mediante un atto di variazione o se debba provvedere alla riapprovazione del bilancio. La Sezione ha ritenuto che la modifica del precedente atto di determinazione della fascia di esenzione dell'addizionale all'Irpef possa essere ammessa solo a seguito di una motivata riconsiderazione delle ragioni valutative poste a base dell'originario provvedimento e di una compiuta valutazione dei riflessi (nella specie, minori entrate) che la modifica determina sul bilancio. Consegue a ciò l'obbligo di riapprovazione del bilancio entro il termine prorogato dal decreto ministeriale, col pieno rispetto dell'iter procedimentale previsto dalle norme di legge e dal regolamento comunale.
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 20 marzo 2019, n. 20
PERSONALE E PREVIDENZA
- I compensi degli esperti del sindaco, nominati ai sensi dell'art. 14, L.R. Sicilia n. 7 del 1992, vanno ricompresi nel regime vincolistico di riduzione di spesa di cui all'art. 6, comma 7, D.L. n. 78 del 2010.
Corte dei conti-Sicilia, delibera 5 marzo 2019, n. 55
- Un ente sottoposto al patto di stabilità, fatti salvi gli ulteriori variegati limiti previsti dalla vigente normativa, può procedere, nel 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 2018, ai sensi del II periodo, comma 5, art. 3, D.L. n. 90 del 2014, alla quale si cumula l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2016/2018, ai sensi del IV periodo dello stesso comma. Le quote di turn-over disponibili, del triennio precedente, sono quindi quelle relative, per il 2018 alle cessazioni del 2017, per il 2017 alle cessazioni del 2016 e, in ultimo, per il 2016 sulle cessazioni del 2015. Attesa poi la vigenza, nel 2016, del comma 5-quater del ripetuto art. 3, D.L. n. 90 del 2014, disapplicato dall'art. 1, comma 228, L. n. 208 del 2015, solo per gli anni 2017 e 2018, si potrà utilizzare il 100% della spesa relativa alle cessazioni del 2015, qualora naturalmente siano rispettati i parametri di virtuosità ivi previsti. L'applicazione del terzo periodo del comma 228, L. n. 208 del 2015, nel caso di specie, invece, appare preclusa. Ciò in considerazione della circostanza che la possibilità, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, d'innalzare la percentuale al 100%, veniva introdotta solo successivamente al 2016. In effetti, la novella interveniva solo col D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, e, successivamente, dall'art. 1, comma 863, L. n. 205 del 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018. Conseguentemente, la norma richiamata non poteva ritenersi vigente al momento della cessazione dal servizio del personale. Non pare ostativa, infine, alla facoltà di assumere nei termini sopra riconosciuti, la circostanza che l'ente, nel 2016, non abbia provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale atteso che la disciplina dei resti assunzionali va presa in considerazione esclusivamente per determinare, in termini teorici, l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale stessa.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 8 marzo 2019, n. 26
- Il giudice dei conti si esprime in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina contabile cui soggiace la gestione delle risorse dell'Ente destinate al finanziamento della spesa di personale nell'ipotesi di mancata costituzione del Fondo per le risorse decentrate nell'esercizio finanziario di riferimento. In merito alla corretta qualificazione delle risorse che compongono il Fondo per la contrattazione decentrata, la Sezione rileva che le risorse variabili sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall'Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti. Inoltre, la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio. Conseguentemente, le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati né, a maggior ragione, essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Pertanto, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell'anno nel quale sono stanziate, diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente. Ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato, assume rilievo la costituzione del "Fondo" quale atto unilaterale da parte dell'Amministrazione. Trattandosi di atto unilaterale dell'Amministrazione datoriale, è necessaria l'adozione di una "formale delibera" di costituzione, riconducibile al plesso della dirigenza dell'Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta. In caso di mancato completamento dell'iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale. Circa la corretta interpretazione delle disposizioni recate dall'art. 67, comma 3, lett. i) e c. 5, lett. b), CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018, il Fondo continua ad essere alimentabile, con risorse di entità variabile di anno in anno, anche di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti, in quanto destinate alla relativa componente variabile, "per il conseguimento di obiettivi dell'ente, (…), al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale", ricomprendovi anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), ovvero "l'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale". Con riguardo a tale ultima tipologia di compensi incentivanti, la Sezione osserva che si tratta di fattispecie tipiche da tenersi necessariamente distinte rispetto alla generalità delle risorse che l'Ente può destinare ad alimentare la componente variabile del trattamento accessorio del personale dipendente. Le risorse in oggetto possono essere destinate ad alimentare gli oneri correlati ai trattamenti accessori premianti del personale solo "una tantum" e non per effetto di trascinamento reiterato di anno in anno, vanificandosi altrimenti il carattere accessorio di tali voci incentivanti e l'esigenza di tutela delle risorse del bilancio dell'Ente, che altrimenti finirebbero per essere "ingessate", con carattere di automatismo, in sostanziale elusione dell'osservanza delle varie fasi del procedimento prodromico al perfezionamento della contrattazione decentrata.
Corte dei conti-Lazio, delibera 15 marzo 2019, n. 7
- La necessità che l'affidamento di un appalto di servizi o di forniture sia preceduta da un'attività di programmazione e di progettazione rappresenta un'esigenza immanente nell'Ordinamento a prescindere dal valore del contratto. Sicché, seppur con strumenti più duttili e semplificati, le stazioni appaltanti sono tenute a svolgere concretamente l'analisi dei bisogni onde procedere all'affidamento di appalti volti al soddisfacimento quali-quantitativo degli stessi. In assenza di programmazione e di una procedura comparativa non è possibile remunerare gli incentivi, è compromessa la stessa possibilità di determinare il valore del relativo fondo, diviene di fatto impraticabile la funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell'esecuzione (alla cui nomina è subordinata, ex art. 113 comma II, la possibilità di remunerare le funzioni tecniche ivi tassativamente previste), sono impedite le "verifiche di conformità" che rappresentano le modalità attraverso cui il personale interno procede al controllo sull'avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati. In considerazione della natura sinallagmatica dell'incentivo assume autonomo rilievo, rispetto alla stipula del contratto, il momento di effettivo svolgimento dell'attività ed è necessario che sia avvenuto l'accantonamento delle risorse anche solo sulla scorta del dato normativo di cui al comma 2 dell'art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. In assenza di un accantonamento, relativo almeno all'esercizio in cui si è svolta l'attività "incentivabile", infatti, non è possibile impegnare ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell'esercizio precedente. Tale operazione si configurerebbe elusiva del principio della competenza finanziaria potenziata, che impone di imputare gli impegni e gli accertamenti all'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridicamente perfezionata, e che si configura come regola a garanzia dell'effettività del principio dell'equilibrio dinamico di bilancio elevato dall'art. 81 Cost. a principio di sana amministrazione.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 19 marzo 2019, n. 25
- L'Ente formula i seguenti quesiti: 1) se si possa applicare l'art. 72 CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali sul welfare integrativo in presenza di somme già stanziate in passato dall'Ente per finalità assistenziali, ma non nell'anno immediatamente precedente; 2) se, per l'importo a carico del bilancio degli enti per finanziare l'istituto sopra indicato, sussista il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75 del 2017. La sezione accerta che il quesito n. 1 è inammissibile in quanto volto all'interpretazione di una norma del CCNL; quanto al quesito n. 2, la Sezione ha ritenuto che le risorse in esame non rientrino nel limite del trattamento accessorio del personale, avendo natura assistenziale e non retributiva.
Corte dei conti-Liguria, delibera 20 marzo 2019, n. 27
- I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ex art. 90 del TUEL, presentano caratteri di specialità rispetto alla generale disciplina dei rapporti a tempo determinato con la p.a. Tali incarichi sono pertanto sottoposti, oltre che ai vincoli di spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 557 ss., L. n. 296 del 2006 e dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, anche ai limiti di cui all'art. 5, comma 5, D.L. n. 78 del 2010. Da ciò ne deriva la conseguente applicazione del principio di gratuità (fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute), ove gli incarichi in parola siano conferiti a soggetti titolari di cariche elettive, in ragione della specifica previsione di cui all'art. 5, comma 5, D.L. n. 78 del 2010 - e della relativa ratio legis, strettamente collegata al principio costituzionale di mantenimento dell'equilibrio della finanza pubblica complessiva - che consente di derogare al generale principio di onerosità della retribuzione, che caratterizza, in linea generale, anche gli incarichi ex art. 90 del TUEL. In ultima analisi, pertanto, in disparte unicamente le circoscritte e specifiche deroghe previste ex lege, cosi come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 11/SEZAUT/2016/QMIG e n. 11/SEZAUT/2017/QMIG, ed in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale, tutti gli incarichi conferiti ai soggetti titolari di cariche elettive sono sottoposti alle regole previste dall'art. 5, comma 5, D.L. n. 78 del 2010, fermo restando, altresì, "tutte le incompatibilità previste dalla normativa vigente" e il "rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente".
Corte dei conti-Lombardia, delibera 26 marzo 2019, n. 97
- La possibilità disciplinata per il triennio 2018-2020 dall'art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75 del 2017, costituisce una facoltà per l'Amministrazione e non certamente un obbligo. In tema di progressioni verticali, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle p.a. ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate. Deve quindi dedursi che, laddove l'amministrazione intenda procedere a progressioni verticali, la stessa consumi il budget assunzionale per quell'esercizio finanziario. Mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l'importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l'integrale importo della retribuzione. Milita a sostegno di tale interpretazione, da un lato, la diversa composizione (e finalità) dei parametri relativi alla spesa del personale ed ai limiti connessi al budget assunzionale, dall'altro la circostanza che la progressione verticale debba considerarsi, come sopra premesso, equipollente ad un'assunzione tout court. Di conseguenza l'importo da sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all'entità complessiva della retribuzione del dipendente progredito. Poiché le progressioni verticali implicano una novazione del rapporto di lavoro, costituisce assunto pacifico che, in virtù del transito del personale alla categoria superiore, si generi una vacanza di organico.
Corte dei conti-Abruzzo, delibera 28 marzo 2019, n. 38
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
APPALTI E CONTRATTI
- Il regolamento del Comune per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni ex art. 3, comma 56, L. n. 244 del 2007 si discosta, in alcuni punti, dal dettato normativo: gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità. Le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono riconducibili a circostanze del tutto particolari quali la procedura concorsuale andata deserta, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, l'assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
Corte dei conti-Piemonte, delibera 19 marzo 2019, n. 24/2019/SRCPIE/REG
CONTABILITA' E CONTROLLI
- E' in linea la nuova banca dati unificata della giurisdizione e del controllo (BDU) della Corte dei conti, disponibile al link https://banchedati.corteconti.it/ dall'home page del sito istituzionale, contenente oltre 70.000 provvedimenti. Il servizio è in corso di aggiornamento a cura delle sezioni competenti. I testi pubblicati nella banca dati sono consultabili per esclusive finalità di ricerca e documentazione giuridica.
Corte dei conti-comunicato 22 marzo 2019
- Audizione della Corte dei conti sull'atto camera n. 977 di iniziativa degli On.li Germanà ed altri, presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati: "Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione Siciliana".
Corte dei conti-sez. Autonomie, 27 marzo 2019
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- La prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data dell'effettivo pagamento - sia per il danno diretto che per quello indiretto - poiché a tale momento si verifica il depauperamento dell'Ente. La conclusione di un contratto di lavori pubblici senza lo stanziamento dell'intera provvista finanziaria - ma con la clausola espressa che la realizzazione dei lavori avverrà per singoli lotti previa la disponibilità dei fondi - non costituisce un comportamento negligente né potrebbe dare luogo ad un legittimo affidamento in capo all'esecutore dei lavori. Tenuto conto inoltre che ai sensi della legge di contabilità di Stato è possibile suddividere i lavori pubblici per lotti in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente, qualora ciò sia riconosciuto vantaggioso per l'amministrazione.
Corte dei conti-sez. III Giurisd. Centr. App., sentenza 8 marzo 2019, n. 39
- La prospettazione di una possibile responsabilità erariale per il mancato conseguimento delle indennità di occupazione dovute dai privati occupanti di immobili abusivi in favore dei Comuni richiede -oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi generali della responsabilità erariale- la presenza contemporanea dei seguenti presupposti: 1) il completamento della procedura prevista dall'art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380 del 2001, contraddistinta dalla formale emanazione dei provvedimenti d'acquisizione dei beni al patrimonio comunale; 2) il completamento della procedura prevista da ciascuna legge regionale per la concessione in uso di immobili abusivi a privati (nella fattispecie in esame la disciplina è prevista dall'art. 4, L.R. Sicilia n. 17 del 1994); 3) la puntuale dimostrazione dell'idoneità tecnico-strutturale dell'immobile ad essere destinato a civile abitazione, la prova della sua effettiva occupazione (durata e caratteristiche della stessa) e la precisa quantificazione del valore dell'indennità. Un'eventuale responsabilità erariale può anche sussistere laddove i competenti organi comunali omettano di completare una delle summenzionate procedure; in tale ipotesi, però, già in fase preprocessuale va contestata in maniera specifica siffatta omissione.