30/08/2019 - Procedura di mobilità - dipendente a tempo parziale
tratto da risponde.leggiditalia.it
Procedura di mobilità - dipendente a tempo parziale
All'art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si legge: "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza" Quanto sopra, può considerarsi valido in caso di dipendente che presta, a tempo parziale, servizio presso altro ente locale per effetto di convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2007 (Regioni- Enti Locali) ?
a cura di Federico Gavioli
L'art. 30 del Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" ove, al comma 1, si dispone che: "...Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere...".
In riferimento alle modalità di attivazione delle procedure di mobilità, il medesimo art. 30, al comma 2-bis, prevede che: "...Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria...".
Con la Corte dei Conti Puglia Sez. giurisdiz. Delib., 23 febbraio 2018, n. 157 è richiamata l'attenzione sul fatto che la "ratio dell'istituto della mobilità sta nella garanzia di una più razionale distribuzione delle risorse tra le P.P.A.A. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché nell'assicurare delle economie nella spesa di personale complessivamente intesa, anche in relazione alla circostanza che la stessa assicura una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. La mobilità per tali ragioni è alternativa all'assunzione di nuovo personale tramite concorso o scorrimento delle graduatorie in quanto in detta ipotesi il personale è semplicemente trasferito con il consenso dell'amministrazione di appartenenza".
L'ARAN con la risposta - RAL_1811_Orientamenti applicatividel 2 febbraio 2016 - , ha affermato che "L'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, come noto, consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite.
L'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (le 36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.
Come espressamente precisato dall'art. 14, comma 1, del richiamato CCNL del 22 gennaio 2004, tuttavia, l'utilizzazione parziale, possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione, non si configura come rapporto a tempo parziale.
Pertanto, proprio, perché non viene in considerazione un rapporto di lavoro a tempo parziale non trovano applicazione:
a) la disciplina dell'art. 4, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000, che non consente il conferimento della titolarità di posizione organizzativa a lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale;
b) le disposizioni dell'art. 4, comma 2-bis, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'art. 11 del CCNL del 22 gennaio 2004, che, negli enti privi di dirigenza, consentono l'individuazione di posizioni organizzative che possono essere affidate anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno".
Si ritiene, pur precisando che sull'argomento non si è riscontrato un preciso orientamento, che la disposizione contenuta nell'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 trovi applicazione anche in caso di dipendente che presta, a tempo parziale, servizio presso altro ente locale per effetto di convenzione ex art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004.