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30/08/2019 - Anticorruzione: requisito della condotta integerrima del “Rpct”

tratto da entilocali-online.it

Anticorruzione: requisito della condotta integerrima del “Rpct”

28Ago, 2019
 
L’Anac, con la Delibera n. 650 del 17 luglio 2019, nell’ambito di un procedimento avviato nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, ha posto l’attenzione sulla necessità di una condotta integerrima quale requisito per poter rivestire il ruolo di (“Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” (“Rpct”).
Il caso in esame originava da una notizia apparsa sulla stampa inerente la condanna da parte della Corte dei conti del Segretario generale di un Ente Locale, che evidenziava il pieno coinvolgimento del Segretario generale, con una condotta caratterizzata da dolo, in un’operazione di acquisto si beni da parte dell’Ente palesemente incongruente rispetto ai prioritari obiettivi di economicità e ragionevolezza che avrebbero dovuto costituire il fondamento dell’azione dell’Ente.
Da ciò scaturiva l’azione di vigilanza dell’Autorità al fine di valutare l’opportunità da parte dell’Ente di mantenere al Segretario generale la nomina nel ruolo di “Rpct”, cui faceva seguito la decisione di conferma dell’incarico da parte dell’Ente.
In proposito, l’Autorità ha ricordato che il Pna 2016, punto 5.2, chiarisce che “il ‘Rpct’ deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari”.
Alla luce del caso sopra rappresentato, l’Anac, di contrario avviso rispetto alla decisione presa dall’Ente, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni sulla questione di carattere generale circa l’incidenza delle sentenze di condanna anche non definitive per danno erariale, per comportamento doloso, emesse dalla Corte dei conti, sul requisito della condotta integerrima del “Rpct”.
In proposito, l’Autorità ha affermato che i fatti che costituiscono presupposto delle Sentenze di condanna per danno erariale, con riferimento all’accertamento della responsabilità a titolo di dolo, rivestono lo stesso disvalore rispetto ai fatti che determinano una fattispecie di reato, in quanto la pronuncia di condanna della Corte dei conti accerta una responsabilità che deriva da un danno provocato alla finanza e/o al patrimonio di un Ente pubblico, con dolo, ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 20/1994.
Di conseguenza l’Autorità ritiene che una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti per comportamento doloso incida sul requisito della condotta integerrima del “Rpct”, ai fini del conferimento e/o del mantenimento dell’incarico.
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