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30/08/2019 - “Rpct”: inopportuno il ruolo di componente ovvero di titolare dell’Ufficio procedimenti disciplinari di una Pubblica Amministrazione

tratto da entilocali-online.it

“Rpct”: inopportuno il ruolo di componente ovvero di titolare dell’Ufficio procedimenti disciplinari di una Pubblica Amministrazione

29Ago, 2019by
 
L’Anac, con la Delibera n. 700 del 23 luglio 2019, ha fornito un approfondimento di carattere generale finalizzato ad orientare le Amministrazioni in merito alla questione dello svolgimento contemporaneo, in capo allo stesso soggetto, delle funzioni di “Rpct” e di quelle di componente dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari (Upd) ovvero nel caso di composizione monocratica, di titolarità del medesimo Ufficio.
L’Autorità, a fronte delle numerose segnalazioni ricevute sul punto, ha avviato i procedimenti di vigilanza e, con riferimento ad un Comune, ha deliberato l’invio di un atto di raccomandazione alla Amministrazione interessata. Con tale atto l’Autorità, alla luce dell’orientamento già espresso nel “Pna 2016”, ha ribadito l’indicazione in merito all’opportunità di evitare, ove possibile, la coincidenza tra la figura di “Rpct” e il soggetto titolare del potere disciplinare. Sebbene tale possibilità non sia espressamente vietata dalla legge, tuttavia, l’Autorità ha ritenuto auspicabile che essa venga vagliata con estrema attenzione e cautela dalle Amministrazioni in base alla propria organizzazione, tenendo conto sia delle funzioni svolte dal “Rpct”, improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, sia della preferenza accordata dal legislatore alla garanzia di autonomia del “Rpct” stesso.
L’Autorità, in base all’attuale contesto normativo, alla prassi maturata in materia ha ritenuto di condividere l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza in materia di composizione degli Upd, la quale ha precisato che il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con l’imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed all’Amministrazione potrebbe assicurare. Del resto, è prassi ricorrente, nella maggior parte delle P.A., nominare quali componenti dell’Upd dei dirigenti o dei funzionari dipendenti dalla stessa Amministrazione. Il legislatore non ha finora ritenuto pregiudizievole, per l’indipendenza di giudizio e per l’imparzialità delle sue decisioni, che l’Upd sia composto anche da funzionari interni. E questo comprende anche il caso del Rpct nominato quale componente dell’Upd.
In conclusione, è da escludersi una situazione di totale incompatibilità tra le 2 funzioni, sia nei casi in cui l’Upd sia un Organo collegiale (come in molti Comuni, nei quali il Segretario generale, di norma svolgente il ruolo di “Rpct”, è componente dell’Upd), che nei casi di Upd Organo monocratico.
In quest’ultima ipotesi tuttavia occorre una maggiore attenzione poiché in questi casi per il “Rpct” la insussistente incompatibilità potrebbe presentarsi nella specie di conflitto di interessi tra il soggetto segnalante (“Rpct”) e il soggetto che valuta le infrazioni disciplinari (Upd). Anche se esclusa la piena incompatibilità, resta, ad avviso dell’Autorità, altamente opportuno che le Amministrazioni e gli Enti di diritto privato che dovranno nominare il proprio “Rpct” evitino di attribuire ad esso anche le funzioni di componente dell’Upd.
Resta fermo l’orientamento dell’Autorità n. 111 del 4 novembre 2014, secondo il quale una situazione di conflitto di interessi sussiste nel caso in cui oggetto del procedimento disciplinare sia un’infrazione commessa dallo stesso “Rpct”.
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