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24/08/2019 - Il Comune può sospendere la licenza ex art.86 del TULPS anche in assenza di condanna

tratto da governolocale.net

Il Comune può sospendere la licenza ex art.86 del TULPS anche in assenza di condanna

 Santo Fabiano
Il titolare di una licenza per l’esercizio dell’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici di cui all’art. 86 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza, riceve l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione della licenza a causa dell’accertamento di una serie di violazioni amministrative. Conseguentemente presenta ricorso al TAR asserendo che “l’amministrazione comunale avrebbe impropriamente disposto di un potere sanzionatorio, il cui esercizio, in assenza di una sentenza definitiva di condanna del giudice ordinario che abbia accertato la commissione dell’infrazione amministrativa, sarebbe rimessa in via esclusiva al Questore”.
Il Tribunale respinge il ricorso richiamando l’art. 110 TULPS, che al comma 10 – come sostituito dall’articolo 1, comma 545, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – chiarisce che: “Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’ articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’ articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88”.
Da ciò discende che vi sia la competenza dell’amministrazione comunale ad irrogare la sanzione della sospensione dell’attività, nei limiti previsti dal menzionato art. 110 TULPS, anche qualora non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna del giudice ordinario che abbia accertato in via definitiva il compimento dell’infrazione amministrativa, per la semplice considerazione che l’autorità amministrativa, competente al rilascio dell’autorizzazione, deve in ogni tempo disporre anche del potere di controllo e di sanzione – previsti per legge – nei confronti del titolare, laddove abbia riscontrato la commissione di illeciti amministrativi.
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