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23/08/2019 - Nuovi reclutamenti con budget unico

tratto da Italia Oggi

Nuovi reclutamenti con budget unico

di Matteo Barbero
Il budget per i nuovi reclutamenti è unico (senza distinzione fra dirigenti e non dirigenti) e in esso confluiscono indistintamente anche i resti assunzionali. Per la Corte di conti – sezione autonomie (deliberazione 17/2019) «I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del dl n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del dlgs n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei c.d. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del dl n. 4/2019, il riferimento «al quinquennio precedente» è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni». In pratica, la vigente disciplina normativa delle facoltà assunzionali, prevedendo una percentuale di spesa parametrata a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (cd. turnover), non prevede alcuna distinzione di budget tra le tipologie di personale. Non sembra ragionevole, dunque, prevedere vincoli ulteriori, quali la creazione di budget differenziati per personale dirigente e non dirigente, atteso che, quando il Legislatore ha inteso porre limiti e vincoli agli enti lo ha fatto esplicitamente. La Corte precisa che analoga conclusione vale anche per l'utilizzo dei resti assunzionali, che quindi possono essere utilizzati indifferentemente dalla rispettiva origine. Anche le nuove disposizioni dettate dall'art. 33 del dl 34/2019, che preludono al superamento della logica del turnover, seguono la medesima logica: ciò che rileva è il focus che il legislatore pone sulla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nonché sul riferimento «ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non facendo alcun tipo di riferimento a tipologie di personale e relativi budget assunzionali differenziati. Ne deriva, pertanto, che, anche in logica prospettica e di sistema, l'interesse del legislatore sulle capacità assunzionali si concentra sulla «tenuta finanziaria» degli enti, con un riferimento espresso al «personale a tempo indeterminato», nonché ad una spesa complessiva per «tutto il personale dipendente». Tali affermazioni potrebbero estendersi anche ad altre casistiche, a partire da quella riguardante i fondi per il salario accessorio.
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