24/08/2019 - Capigruppo, mani legate - Strada sbarrata al cambio di schieramento
tratto da Italia Oggi
Il caso del gruppo consiliare costituito da soli due componenti
Capigruppo, mani legate - Strada sbarrata al cambio di schieramento
Può il capogruppo consiliare di un gruppo formato da due componenti cambiare denominazione al gruppo e farlo transitare dalla maggioranza consiliare ai gruppi di opposizione contro il volere dell'altro componente?
Risposta
L'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento, «nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto», la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato. Dalla lettura del regolamento sul funzionamento di un consiglio comunale si rileva che è previsto che i consiglieri eletti in una medesima lista costituiscono «di norma» un gruppo consiliare, anche se la denominazione originaria dovesse modificarsi nel corso della tornata amministrativa. Ogni consigliere può recedere dal gruppo al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente, previa accettazione. È previsto, altresì, che per aderire al gruppo misto non è necessaria alcuna accettazione mentre è possibile formare un nuovo gruppo consiliare, purché composto da almeno due consiglieri. Un gruppo formato da due soli membri dovrebbe prendere le proprie decisioni necessariamente all'unanimità non potendo essere riconosciuto al capogruppo un ruolo di primazia. Pertanto un consigliere non potrebbe unilateralmente privare l'altro del ruolo di capogruppo, considerato che tale investitura era scaturita in base ad una precedente decisione unanime. D'altro canto, appare completamente priva di effetti l'eventuale manifestazione di volontà del capogruppo diretta a cambiare unilateralmente la denominazione del gruppo mutandone, altresì, il posizionamento politico. Ciascun consigliere potrà decidere di rimanere nel proprio gruppo originario ovvero passare ad altro gruppo in base alle previsioni recate dal regolamento sul funzionamento del consiglio, ma non potrà assumere determinazioni valevoli per l'intero gruppo in contrasto con la volontà dell'altro componente. Del resto lo stesso Consiglio di stato, IV Sez., con sentenza n. 4573 del 2011, ha osservato che, ove fosse considerata ammissibile la prevalenza di un componente sull'altro, si violerebbe il principio della par condicio dei componenti degli organi collegiali. Tanto premesso, nel ribadire che la materia dei «gruppi consiliari» è interamente demandata allo statuto e al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.