16/08/2019 - La norma sul conflitto di interesse non richiede la dimostrazione del vantaggio conseguito.
tratto da giurisprudenzappalti.it
La norma sul conflitto di interesse non richiede la dimostrazione del vantaggio conseguito.
Tar Piemonte , Sez. I , 14 / 08 / 2019 , n.948
Scritto da Roberto Donati14 Agosto 2019
La norma sul conflitto di interesse ( articolo 42 del Codice ) è posta a tutela di un pericolo astratto e presunto che non richiede la dimostrazione, volta per volta, del vantaggio conseguito.
Questo il principio ribadito da Tar Piemonte , Sez. I , 14 / 08 / 2019 , n.948.
Il caso alla decisione dei giudici piemontesi riguarda la fattispecie di Amministratore delegato di società aggiudicatrice dell’appalto per il servizio di assistenza alla progettazione esecutiva che era contemporaneamente dipendente della Stazione appaltante, con una posizione di rilievo nel settore della progettazione .
L’aggiudicazione viene annullata in autotutela per violazione del Codice Etico della Stazione Appaltante.
Il Tar Piemonte respinge il ricorso della originaria aggiudicataria .
Ebbene, il fatto che l’Amministratore delegato di una società aggiudicatrice per il servizio di assistenza alla progettazione esecutiva (nulla rileva il fatto che l’impresa sia stata invitata a presentare l’offerta e che l’importo del servizio avrebbe consentito un affidamento diretto) sia anche dipendente della Stazione appaltante, con una posizione di rilievo nel settore della progettazione (responsabile del coordinamento nuove opere all’interno della Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori) non può ritenersi circostanza irrilevante.
Il Tar richiama l’articolo 42 del Codice e l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ( Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) .
Inoltre l’art. 80, comma 5, lett. d) prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice degli appalti ,non diversamente risolvibile.
Alla luce del Codice Etico della Stazione Appaltante, nonché del costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, V, 19 settembre 2006, n. 5444) per cui “le situazioni di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite” l’aggiudicazione della gara alla ricorrente è illegittima.
Ciò in quanto la norma sul conflitto di interesse è posta a tutela di un pericolo astratto e presunto che non richiede la dimostrazione, volta per volta, del vantaggio conseguito.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ne deriva che la situazione sopra descritta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, integra gli estremi di un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 4 del Codice etico aziendale e dell’art. 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Tale conflitto d’interessi ha pertanto reso illegittima la partecipazione della ricorrente alla gara, integrando, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la causa di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici.
Il ricorso viene respinto.