07/08/2019 - Svolgimento mansioni superiori - diritto alle differenze retributive
tratto da italgiure.giustizia.it
Svolgimento mansioni superiori - diritto alle differenze retributive
"... ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità - la mancanza o l'illegittimità del 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa."
"Questa Corte (vedi: Cass. n. 22470/2016, che richiama Cass. S.U. 11 dicembre 2007, n. 25837), facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della Pubblica Amministrazione, il dipendente nello svolgimento di mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento", e che, alla stregua della citata disposizione codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. sentenza n. 296 del 1990, attinente ad una fattispecie relativa al trattamento economico del personale del Servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 761 del 1979)."
"La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 cod. civ., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (vedi: Corte Cost. sent n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003).
Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (vedi: Cass. n. 27887 del 2099), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 29 novembre 2016, n. 24266), ma dette ipotesi pacificamente qui non ricorrono, tanto che non sono state neppure allegate dalla difesa dell'INPS."