07/08/2019 - Maggiorazione della retribuzione del segretario comunale e rischio di danno erariale
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Maggiorazione della retribuzione del segretario comunale e rischio di danno erariale
V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 7/8/2019)
Il caso posto all’attenzione dei giudici contabili ha riguardato la corretta disposizione contrattuale dei segretari comunali che consente la maggiorazione della loro retribuzione di posizione nel limite massimo del 50% di quella in godimento. I giudici contabili hanno, a tal fine, indicato una serie di principi cui gli enti sono obbligati a seguire per poter corrispondere in modo legittimo la maggiorazione contrattuale, precisando i seguenti principi:
a) i compiti di amministrazione attiva spettano ai dirigenti e non possono essere loro sottratti se non in virtù di una norma primaria espressa;
b) l’attribuzione al segretario di funzioni dirigenziali può avvenire solo con atto formale del capo dell’Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell’assenza di adeguate figure professionali interne e solo in via temporanea;
c) solo in presenza delle sopra indicate condizioni al segretario possono essere attribuite funzioni dirigenziali ma, in simile prospettiva, è consentito riconoscergli esclusivamente, quale compenso ulteriore (in osservanza del principio di omnicomprensività della retribuzione), la maggiorazione dell’indennità di posizione entro il limite inderogabile del 50%;
d) anche in caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, contrariamente alla situazione antecedente alla soppressione di tale figura (intervenuta nel 2010), quando per tale ruolo era possibile attribuire al segretario un’indennità ad hoc;
Secondo i giudici contabili, pertanto, solo nei limiti sopra tracciati può trovare corretta applicazione il principio costituzionale di “giusta ed adeguata retribuzione” di cui all’art. 36 Cost., confermato dall’art. 52 TUPI, ad eccezione del caso, positivamente normato, in cui eventuali incarichi aggiuntivi non siano compresi nei compiti e doveri di ufficio: trova difatti applicazione, in tale ipotesi, la disciplina dettata dall’art. 53 del TUPI che disciplina le modalità e i limiti attraverso cui possono essere conferiti incarichi ulteriori ai pubblici dipendenti anche da parte dell’amministrazione di appartenenza (comma 7), dietro autonomo corrispettivo.
Queste sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nella sentenza del 23 luglio 2019, n. 489.
a) i compiti di amministrazione attiva spettano ai dirigenti e non possono essere loro sottratti se non in virtù di una norma primaria espressa;
b) l’attribuzione al segretario di funzioni dirigenziali può avvenire solo con atto formale del capo dell’Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell’assenza di adeguate figure professionali interne e solo in via temporanea;
c) solo in presenza delle sopra indicate condizioni al segretario possono essere attribuite funzioni dirigenziali ma, in simile prospettiva, è consentito riconoscergli esclusivamente, quale compenso ulteriore (in osservanza del principio di omnicomprensività della retribuzione), la maggiorazione dell’indennità di posizione entro il limite inderogabile del 50%;
d) anche in caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, contrariamente alla situazione antecedente alla soppressione di tale figura (intervenuta nel 2010), quando per tale ruolo era possibile attribuire al segretario un’indennità ad hoc;
Secondo i giudici contabili, pertanto, solo nei limiti sopra tracciati può trovare corretta applicazione il principio costituzionale di “giusta ed adeguata retribuzione” di cui all’art. 36 Cost., confermato dall’art. 52 TUPI, ad eccezione del caso, positivamente normato, in cui eventuali incarichi aggiuntivi non siano compresi nei compiti e doveri di ufficio: trova difatti applicazione, in tale ipotesi, la disciplina dettata dall’art. 53 del TUPI che disciplina le modalità e i limiti attraverso cui possono essere conferiti incarichi ulteriori ai pubblici dipendenti anche da parte dell’amministrazione di appartenenza (comma 7), dietro autonomo corrispettivo.
Queste sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nella sentenza del 23 luglio 2019, n. 489.