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02/08/2019 - Spese di viaggio, stretta sui rimborsi

tratto da Italia Oggi

Spese di viaggio, stretta sui rimborsi

di Matteo Barbero
Niente rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali che hanno la residenza nel comune sede dell'ente, neppure se domiciliati altrove. Il niet arriva dalla La Corte dei conti Basilicata, che con la deliberazione n. 44/2019 ha precisato in senso restrittivo la portata dell'art. 84 del Tuel. Tale disposizione prevede, al comma 3, che gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Su tale disciplina è intervenuta la Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 38/2016 ha chiarito che il relativo costo non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione. Ai fini del rimborso, però, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi «necessitato» soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione.
Un comune lucano ha se tale principio di diritto sia applicabile anche agli amministratori locali che, pur avendo la residenza nel comune nel quale svolgono le loro funzioni relative al mandato elettorale, hanno anche il domicilio fuori dallo stesso comune per ragioni professionali ed abbiano la necessità di recarsi, di volta in volta, presso l'ente di residenza per esercitare il proprio mandato, sostenendo, al riguardo, delle spese per raggiungere la relativa sede e per ritornare al luogo di domicilio legato alle loro necessità di lavoro. La locale sezione regionale di controllo ha dato risposta negativa evidenziando il carattere tassativo ed inderogabile della disposizione.
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