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01/08/2019 - Incertezza sui requisiti dei dirigenti a contratto: le recenti precisazioni dei giudici contabili

segnaliamo da lagazzettadeglientilocali.it

Incertezza sui requisiti dei dirigenti a contratto: le recenti precisazioni dei giudici contabili

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 1/8/2019)
Al recente orientamento dei giudici di legittimità (Cassazione, sentenza 7 giugno 2019, n. 15514) secondo cui per la nomina di un dirigente a contratto, la concreta esperienza di lavoro deve coesistere con quella scientifica e deve essere dirigenziale o ad essa equiparabile, si contrappone quello della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia (sentenza 25 luglio 2019, n. 209) secondo la quale non solo è sufficiente per l’accesso alla dirigenza la sola laurea triennale ma anche lo svolgimento della responsabilità in categoria D della posizione organizzativa, anche in enti con la dirigenza, permette di affermare in modo legittimo il possesso del requisito posto dalla normativa. Sulla questione, sempre i magistrati lombardi (sentenza n. 91/2017), avevano modo, invece, di precisare che per poter aspirare ad un posto dirigenziale a contratto il lavoratore avrebbe dovuto possedere sia una pregressa esperienza dirigenziale o equiparata di almeno cinque anni, ovvero in alternativa possedere in modo cumulativo una pregressa formazione universitaria e postuniversitaria, pubblicazioni scientifiche e concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza...
Conclusioni - In considerazione della mancanza di un orientamento univoco sul tema, si ritiene in ogni caso che le indicazioni provenienti dal giudice di legittimità dovrebbero essere prese in considerazione, in quanto la corretta interpretazione della normativa spetta solo alla Corte di Cassazione e, ciò a prescindere da eventuali possibili danni erariali. Seguendo, allora la normativa così come delineata dai giudici di Piazza Cavour, per la nomina di un dirigente a contratto (art.110 comma 1, del TUEL e art.19, comma 6, del TUPI), in mancanza di una esperienza di almeno cinque anni come dirigenti o figure ad esse equiparate i requisiti dovrebbe essere i seguenti posseduti in modo cumulativo: a) formazione universitaria; b) pubblicazioni scientifiche; c) almeno cinque anni in funzione di funzionario di cui alcuni con funzioni di dirigente o equiparato (apicale titolare di posizione organizzativa sia in enti privi di dirigenti, ovvero posizione organizzativa con ampie deleghe dirigenziali negli enti con dirigenti).
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