23/04/2020 - Attività sospese - comunicazione al Prefetto -riavvio attività
tratto da risponde.leggiditalia.it
Attività sospese - comunicazione al Prefetto -riavvio attività
L'ufficio SUAP di questo Comune riceve numerose richieste di imprese che hanno codici ATECO principali non rientranti nell'elenco dei codici ammessi (quindi sono attività sospese) e che vorrebbero proseguire l'attività previa comunicazione al Prefetto. E' necessario attendere la risposta dalla Prefettura o la comunicazione è abilitante?
a cura di Simone Chiarelli
Una premessa. A partire dal 2008 Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 2007 quale strumento di classificazione delle attività economiche per una finalità principalmente statistica. L'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio hanno aderito a questa nuova classificazione facendovi riferimento nella gestione delle proprie procedure (es. attribuzione di partita IVA e iscrizione al registro imprese). Pertanto a classificazione ATECO rappresenta la classificazione delle attività economiche sviluppata e utilizzata dall'Istat esclusivamente per finalità statistiche ed al fine di individuare le attività economiche da sospendere, in applicazione delle misure indicate dalla vigente normativa occorre precisare che si deve far riferimento a quanto dichiarato dai soggetti interessati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a quanto dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate).
Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha dettato la disciplina attualmente applicabile alle attività economiche nel periodo di emergenza sostituendo le disposizioni contenute in precedenti D.P.C.M. (D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 11 marzo 2020 e D.P.C.M. 22 marzo 2020) e ordinanze ministeriali e dettando questa sintetica disciplina:
- tutte le attività sono sospese/chiuse ad eccezione di quelle espressamente indicate nell'articolato del DPCM (es. edicole, farmacie ecc..) o negli allegati 1, 2 e 3
- le attività "non sospese" possono proseguire l'attività senza necessità di adempimenti amministrativi (comunicazioni al SUAP, Regione, ASL o Prefetto) salvi gli obblighi di sicurezza verso lavoratori ed utenza previsti dallo stesso DPCM anche nell'allegato 5;
Qualora dunque una impresa intenda esercitare una delle attività indicate nei citati allegati 1, 2, 3, a prescindere dal fatto che possieda un Codice Ateco principale o secondario abilitante, occorre fare riferimento all'oggetto specifico dell'attività a prescindere dal carattere principale o secondario del codice.
Se l'attività è consentita (anche con codice Ateco secondario) essa potrà essere svolta dall'impresa senza preventiva comunicazione al Prefetto.
Viceversa dovrà essere presentata comunicazione motivata al Prefetto in presenza delle condizioni indicate nel D.P.C.M. 10 aprile 2020. In particolare nella comunicazione "sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4".