04/06/2019 - Il Comandante della Polizia Locale che non punisce l'abusivismo commerciale commette reato
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Il Comandante della Polizia Locale che non punisce l'abusivismo commerciale commette reato
di Roberto Rossetti - Comandante Polizia Locale
Un Comandante della Polizia Locale viene condannato dalla Corte d'Appello per una impressionante serie di reati, tra cui l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), per non essere intervenuto per far cessare l'attività illegittima di venditore abusivo ed avergli procurato un ingiusto vantaggio derivante dalla mancata comminazione di sanzioni amministrative. Vengono contestati allo stesso anche i reati di omissioni di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) e di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) per la mancata identificazione degli ambulanti e la loro denuncia all'A.G. per il reato di vendita di prodotti contraffatti (art. 474 c.p).
L'interessato ricorre in Cassazione eccependo che, in relazione ai contestati reati di abuso d'ufficio, si trattava solo di occasionali azioni di tolleranza nelle quali non si poteva ravvisare il dolo intenzionale e le contestate omissioni scaturivano da inderogabili esigenze di servizio dovute alla necessità di svolgere altri compiti durante la festa patronale.
La Corte osserva che nel Comune vigeva un diffuso clima di illegalità nello svolgimento del commercio, ben diversamente da come prospettato dalla difesa e che si contrappone a quelli che sono i doveri del pubblico ufficiale, In questo modo la sentenza impugnata aveva provato il dolo intenzionale sulla base di una serie di fatti, tra i quali la reiterazione e la gravità delle violazioni (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza 6 aprile 2016, n. 35577), cioè elementi che dimostrano l'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 27 settembre 2018, n. 52882).
La Corte non accoglie neanche la giustificazione di dover svolgere altri prioritari compiti durante la festa patronale, perché i fatti accertati dimostrano che la merce contraffatta illegittimamente esposta per la vendita era di ostacolo anche alla viabilità della manifestazione che si stava svolgendo e che il ricorrente non era intervenuto per le intercessioni di un cittadino.
La Corte, conferma, quindi il reato continuato di abuso d'ufficio per il Comandante che con ingiustificabili omissioni aveva avallato un clima diffuso di illegalità nell'attività commerciale dei venditori ambulanti sul territorio di cui doveva avere il controllo.