21/01/2019 - Nel caso di fallimento di una società in house, non è possibile costituirne una nuova cui affidare il medesimo servizio
Nel caso di fallimento di una società in house, non è possibile costituirne una nuova cui affidare il medesimo servizio
E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 21/1/2019)
QUI la deliberazione CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 217 -18
"L’art. 14 comma 6 del Testo Unico in materia di società pubbliche (decreto legislativo n. 175/2016) dispone che “nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”.
In applicazione di tale norma, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 217/2018, ha affermato che, nel caso di fallimento di una società in house, non è possibile costituirne una nuova a cui affidare il medesimo servizio svolto dalla precedente."
Sul nostro sito sul medesimo argomento: -11/01/2019 - Fallimento società in house: il servizio deve essere esternalizzato